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Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'INPS  con la circolare 29/01/2015 n. 17 ha fornito le prime indicazioni relative all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Sono esclusi per legge i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato nonché, secondo l'INPS, i contratti di lavoro intermittente.
Con successivo messaggio datato 13/2/2015, sono state inoltre fornite le indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo triennale nelle denunce contributive Uniemens.


Garanzia Giovani – Ampliati i casi di fruizione del "Bonus occupazionale"

Con la pubblicazione nel portale del Ministero del lavoro dei relativi decreti attuativi, sono state ampliate le situazioni in cui è possibile beneficiare del "Bonus occupazionale" previsto nell'ambito della Garanzia Giovani.
In particolare sono state adottate le seguenti misure: è stato reso retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014; sono ammessi all'incentivo anche i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che grazie alle proroghe del contratto originario abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi; è stato reso cumulabile il bonus occupazionale con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.
Si attendono ora le disposizioni dell'INPS ai fini della concreta applicazione delle suddette agevolazioni.

JOBS ACT – Contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti – approvato in via definitiva il D.Lgs. attuativo.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 20 febbraio 2015., in via definitiva, il decreto legislativo in attuazione della L. n. 183/2014 contenente le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Per la sua definitiva entrata in vigore – prevista per il 1 marzo 2015 – si attende solamente la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
La nuova normativa prevede in caso di licenziamento illegittimo il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro solo nell'ipotesi di licenziamento "discriminatorio", e nel caso di licenziamento disciplinare se viene dimostrato in giudizio "l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore". In tutte le altre ipotesi di licenziamento individuale per motivi disciplinari o economici e anche in caso di licenziamenti collettivi è previsto solamente un risarcimento di tipo economico, la cui variabilità è legata all'anzianità del lavoratore e alla dimensione dell'azienda.?Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti si applicherà ai soli lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della legge, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato assunti in precedenza restano in vigore le tutele relative ai licenziamenti disciplinate dall'art. 18 L. n. 300/1970 e dall'art. 8 L. n. 604/1966 per i lavoratori occupati nelle piccole aziende.

JOBS ACT – Riordino delle tipologie contrattuali e della disciplina delle mansioni  

Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della delega contenuta nella L. n.183/2014 (Job Act). Lo schema di decreto dovrà ora essere trasmesso alle commissioni parlamentari competenti per la formulazione dei relativi pareri che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla trasmissione.
Si segnala in particolare che il riordino delle tipologie contrattuali avviene attraverso la raccolta all'interno di un unico decreto delle diverse norme di legge che attualmente regolamentano le varie tipologie contrattuali; norme che verranno abrogate con l'entrata in vigore del decreto stesso.
Il riordino prevede i seguenti interventi in sintesi:
–    l'abrogazione delle Co.co.pro fin dall'entrata in vigore del decreto. I rapporti già in essere a tale data potranno proseguire fino alla loro conclusione. A partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato;
–    l'abrogazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e del lavoro ripartito (Job sharing);
–    la conferma del contratto a tempo determinato (con modifiche non sostanziali), del contratto di somministrazione (con estensione dello staff leasing), del contratto a chiamata, del lavoro accessorio (aumento del tetto per il lavoratore fino a 7.000 euro e nuove modalità per la tracciabilità), del contratto di apprendistato (semplificazione dell'apprendistato di primo e terzo livello), del part time (interventi sul lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, riconoscimento in caso di malattie gravi o in alternativa al congedo parentale);
Viene inoltre prevista la possibilità di modificare le mansioni di un lavoratore, fino ad un livello e con mantenimento del suo trattamento economico, in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi. I limiti suddetti potranno essere derogati, ai fini della conservazione del posto di lavoro, con accordo individuale in sede protetta.

Gestione separata – contribuzione anno 2015.

L'INPS con la circolare 5/2/2015 n. 27 ha reso note le aliquote in vigore per l'anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata:
–    30,72% (30,00 aliquota IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
–    23,50% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Contributo addizionale CIG – anticipazioni delle nuove modalità di pagamento

L'Inps ha annunciato la modifica della modalità di riscossione del contributo addizionale dovuto sull'ammontare lordo delle integrazioni salariali corrisposte dall'INPS ai lavoratori dipendenti (Cig ordinaria, straordinaria e  deroga).
L'importo del contributo addizionale è ottenuto, applicando alle integrazioni salariali corrisposte, le aliquote contributive definite in misura differenziata per tipologia di intervento e requisiti dimensionali. Nel casi di pagamento diretto delle prestazioni ai lavoratori, l'Inps quantifica l'ammontare dovuto ed invia al datore di lavoro un avviso di pagamento mediante bollettino postale ad esso allegato.
L'Inps annuncia di aver predisposto un nuovo sistema di pagamento dei contributi, eseguibile tramite il modello F24. A tal fine, le Sedi INPS invieranno a ciascun datore di lavoro obbligato, l'importo del contributo addizionale e degli estremi del pagamento (causale contributo, periodo di riferimento ecc..).
Nella nuova procedura automatica a cadenza mensile, in fase di rilascio, la somma dei contributi aggregati per sede INPS e matricola aziendale formeranno oggetto di specifiche notifiche di pagamento. L'addebito è previsto solo per gli importi superiori alla soglia minima che sarà definita dall'istituto.
Si attendono ora le ulteriori istruzioni operative che, a breve, saranno comunicate dall'istituto.

Mod. F24 – istituiti i codici tributo per i rimborsi da assistenza e per il recupero dei crediti del sostituto d'imposta

L'Agenzia delle entrate con risoluzione 10/2/2015 n. 31/E ha istituito i codici tributo che daranno attuazione alle nuove modalità di compensazione delle somme che i sostituti d'imposta rimborsano ai dipendenti per assistenza fiscale da mod. 730 e dei crediti infrannuali maturati dal sostituto d'imposta.
La novità è stata prevista dal "Decreto Semplificazioni fiscali" a decorrere dal 2015 e consiste nel passaggio dalla compensazione interna o scomputo delle suddette somme e crediti, alla nuova compensazione esterna in F24.

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