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INAIL – Autoliquidazione 2014/2015 – Basi di calcolo, Riduzioni premi e altre indicazioni.
L’’INAIL ha provveduto all’invio alle imprese delle basi di calcolo per l'autoliquidazione dei premi 2014/2015, con il relativo prospetto aggiornato.
Quest’anno l'invio, esclusivamente in via telematica, delle dichiarazioni delle retribuzioni inerente l'anno 2014, dovrà essere effettuato entro lunedì 2 marzo 2015.
L'INAIL ha comunicato le addizionali e le riduzioni che possono essere applicate nella prossima autoliquidazione, prevedendo nello specifco:la misura addizionale fondo amianto pari all’1,33% sia in regolazione 2014 che in rata 2015;la riduzione premi per andamento infortunistico L.147/13 (14,17% in regolazione e 15,38% sulla rata 2015); lo sgravio edili (11,50% solo in regolazione); e la riduzione premi artigiani (7,99% solo in regolazione).
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INPS – Congedo parentale – D.M. bonus bebè anni 2014 e 2015
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2014, viene ripristinato anche per gli anni 2014 e 2015 il contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, previsto dalla "riforma Fornero", comunemente conosciuto come "Bonus bebè".
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo massimo di sei mesi, del quale le lavoratrici possono beneficiare attraverso il sistema dei buoni lavoro, ovvero, ai fini del pagamento diretto della struttura per l'infanzia prescelto.
Per accedere al beneficio per gli anni 2014 e 2015, le lavoratrici dovranno presentare domanda in via telematica entro il 31 dicembre di ciascun anno.
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Ravvedimento operoso – interessi moratori allo 0,50% dal 1° gennaio 2015
Il Ministero delle finanze con il D.M. 11 dicembre 2014 (G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014) ha ridotto di mezzo punto il saggio degli interessi legali, attestandolo allo 0,5% dal 1° gennaio 2015.
L'intervento ha effetti sul calcolo degli interessi da versare, contestualmente alla sanzione ridotta e al tributo, in caso di ricorso al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) al fine di sanare il tardivo versamento di ritenute alla fonte.
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Fringe benefit auto – tabelle ACI 2015
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
I valori devono essere utilizzati nel 2015 per operare i rimborsi chilometrici in caso di utilizzo dell'autovettura personale per motivi di servizio o determinare il valore del benefit in caso di assegnazione di autovetture aziendali ad uso promiscuo a dipendenti e amministratori.
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Extracomunitari – flussi 2014 per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo
A partire dalle ore 9.00 del 30 dicembre 2014, è possibile inviare le domande di nulla osta relative al decreto flussi 2014.
Tali domande potranno essere inviate fino al 30 agosto 2015.
La precompilazione e l'invio delle domande devono avvenire esclusivamente in via telematica, tramite le procedure già in uso, accedendo al sito del Ministero dell'interno al seguente indirizzo:https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
Le quote autorizzate sono 17.850, nelle quali deve essere compresa anche la quota di 2.000 unità già prevista a titolo di anticipazione dal DPCM 12 marzo 2014 per i lavoratori stranieri partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015.
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Legge stabilità 2015 – Sgravio per assunzioni a tempo indeterminato.
Di seguito si evidenziano i punti principali del nuovo sgravio per assunzioni a tempo indeterminato, così come risulta nel testo della legge di stabilità.
Sgravio contributivo
La norma, contenuta nel comma 118 dell'articolo 1 della legge n.190 del 23/12/14 prevede che i datori di lavoro privati che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e stipula entro il 31 dicembre 2015, hanno diritto ad uno sgravio contributivo totale dei contributi a proprio carico, per un periodo massimo di 36 mesi. Lo sgravio consiste nell'esonero dal versamento dell'intera aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro, entro il limite massimo di 8.060 euro annui. Lo sgravio non si applica ai premi INAIL. Sono esclusi dallo sgravio i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico.
Lo sgravio non spetta per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e  per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.
Non spetta inoltre per i lavoratori che abbiano avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità (tenendo conto anche delle società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto). Lo sgravio non è cumulabile con altre riduzioni o esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente.
Indicazioni operative
Si rimane ancora di attese delle necessarie istruzioni INPS per l’applicazione concreta dell’esonero contributivo, come pure degli opportuni chiarimenti circa la possibilità di applicare il beneficio per eventuali trasformazioni a tempo indeterminato. Inoltre, anche se la norma non li richiama espressamente, si ritengono applicabili i principi generali (diritto di precedenza ecc.) introdotti dalla L. 92/2012 al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi.
Eliminazione sgravio per assunzione di disoccupati di lungo periodo.
La legge di stabilità ha inoltre previsto che i benefici contributivi di cui all' art. 8, co. 9, Legge n. 407/1990 sono soppressi per le assunzioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
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Legge di stabilità 2015 – piccola mobilità e sgravi per gli assunti fino al 2012
Nella legge di stabilità 2015 ha finalmente trovato soluzione l'ormai annoso problema legato alle assunzioni dalla cd. "piccola mobilità" che si è creato alla fine del 2012.
Il comma 114 della legge di stabilità 2015 prevede infatti che ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste della "piccola mobilità" si applicano gli sgravi contributivi nel limite massimo di 35.550.000 euro.
Si rimane adesso in attesa delle istruzioni INPS anche per la sistemazione delle eventuali note di rettifica la cui riscossione è stata anche da ultimo sospesa in attesa appunto dell'atteso provvedimento legislativo.
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Ammortizzatori in deroga – chiarimenti sui criteri di concessione
In riposta ai numerosi quesiti pervenuti dalle Regioni, il Ministero del Lavoro con la nota 24 novembre 2014, n. 5425 e la circolare 11 dicembre 2014, n. 30 ha definito alcuni aspetti applicativi dei nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.
Gli ammortizzatori in deroga (Cig e mobilità) sono preclusi ai datori di lavoro non imprenditori; in via esemplificativa il Ministero elenca, le associazioni sindacali e datoriali, gli studi professionali. Viceversa, accedono ai trattamenti in deroga i datori di lavoro che svolgono un'attività imprenditoriale in forma cooperativa, ivi comprese le società cooperative sociali (L. n. 381/1991). Accedono direttamente alla deroga le imprese soggette alla normativa Cig/Cigs e alla disciplina dei fondi di solidarietà qualora risultino sprovviste dei requisiti di accesso alle specifiche causali (es.: mancanza dei requisiti per accedere alla Cigs per crisi aziendale, ecc) anche se dispongono di periodi fruibili non completamente utilizzati. I fondi di solidarietà di settore rientrano tra gli strumenti ordinari alternativi agli ammortizzatori in deroga solo se istituiti e pienamente operativi.
Ai fini dell'ammissibilità della Cig in deroga le ferie programmate, per esempio per chiusura aziendale, non rientrano tra il monte ore delle ferie residue dell'anno precedente e maturate fino all'inizio della sospensione.
E' chiarito che gli accordi stipulati dal 4 agosto 2014 devono precedere le riduzioni d'orario o le sospensioni dei lavoratori. Sono ammesse le riduzioni/sospensioni precedenti alle consultazioni sindacali solo se conseguenti:
1)    alla verbalizzazione di mancato accordo i cui motivi saranno valutati dalle Regione;
2)    per gli interventi in deroga nell'anno 2015 alla richiesta di convocazione presso il Ministero del lavoro dove sarà recepito in un momento successivo l'accordo sindacale.
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Telelavoro – Voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico
Si segnala, con particolare interesse per la realizzazione di forme di flessibilità nell'organizzazione aziendale come il telelavoro, che è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico che dà attuazione ai finanziamenti per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, già previsti dal Decreto Destinazione Italia del 2013. I voucher digitali, di valore non superiore a 10 mila Euro e fino ad un massimo del 50% delle spese totali ammissibili, dovranno favorire l'acquisto di software, hardware o servizi che consentono: l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità come il telelavoro nell'organizzazione aziendale; lo sviluppo dell'e-commerce; la connettività a banda larga; il collegamento a Internet attraverso l'acquisto di decoder e parabole, nelle zone non raggiunte dall'Adsl; la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle PMI.
Le istanze andranno trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica, che sarà disponibile sul sito del Ministero stesso (per presentare la domanda, le imprese dovranno utilizzare la PEC e la firma digitale del legale rappresentante). I termini per l'invio delle domande verranno stabiliti con provvedimento da emanarsi da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Decreto semplificazioni fiscali:novità per i datori di lavoro
Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, cosiddetto decreto semplificazioni fiscali (pubblicato in G.U. il 28.11.2014), prevede alcune importanti modifiche agli adempimenti del sostituto d'imposta in merito a: nuovi adempimenti certificativi ai fini della dichiarazione precompilata; semplificazione nella gestione delle addizionali locali; abrogazione della solidarietà fiscale degli appalti.
Novità in materia di certificazioni delle ritenute.
Negli artt. da 1 a 6 del D.Lgs. n. 175/2014 è previsto che, a decorrere dal 2015, i dati delle certificazioni dei sostituti d'imposta saranno utili a predisporre la dichiarazione 730 precompilata, associando le informazioni reddituali trasmesse dai sostituti con le informazioni disponibili in anagrafe tributaria e i dati trasmessi dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali). Una volta aggregate tutte le informazioni, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile ai contribuenti interessati il mod. 730 precompilato relativo al periodo d'imposta precedente.
Le scadenze del sostituto d'imposta
–    Entro il 28 febbraio 2015 (termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito a lunedì 2 marzo), il sostituto d'imposta dovrà consegnare al sostituito la certificazione unica (ex Cud).
–    Entro il 7 marzo 2015 (termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito a lunedì 9 marzo), il sostituto d'imposta dovrà trasmettere telematicamente le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate; previste sanzioni amministrative pari a euro 100 per ciascuna certificazione erronea o incompleta o inoltrata con un ritardo maggiore di 5 giorni dall'ordinaria scadenza. Nell’ambito del medesimo flusso telematico di dati, il sostituto d’imposta potrà comunicare i riferimenti della sede telematica deputata alla ricezione dei modd. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.  Termini e modalità applicative saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
–    Entro il 31 luglio, il sostituto d'imposta dovrà trasmettere telematicamente la dichiarazione del sostituto d'imposta, quindi il mod. 770 (che secondo logica dovrebbe ridursi).
Addizionali Regionali e comunali irpef.
Con riferimento all’addizionale regionale all’Irpef, viene stabilito che:
–    le regioni e le province autonome devono inviare al Ministero delle finanze, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale, affinché gli stessi siano pubblicati nella sezione fiscalità locale del relativo portale; le modalità di adempimento verranno definite con decreto; il mancato inserimento nel sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi per omessi o tardivi versamenti di tale tributo;
–    il tributo è dovuto alla regione in cui il contribuente ha il domicilio al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Con riferimento invece all’addizionale comunale all’Irpef, viene disposto che:
–    il calcolo del tributo in acconto sia operato assumendo la (eventuale) soglia di esenzione e l’aliquota (oppure il sistema di aliquote) deliberata per l’anno precedente;
–    i comuni devono inserire nel Portale del federalismo fiscale i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere, rispettando specifiche che verranno definite con decreto.
Le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze dei dati delle addizionali regionali e delle addizionali comunali verranno definite con appositi decreti da adottare entro il 12/1/2015.
Responsabilità solidale negli appalti.
Il decreto interviene sia sulla solidarietà fiscale prevista dal c.d. “Decreto Bersani”, sia su quella retributiva e contributiva della Biagi:
a) Solidarietà fiscale
Vengono completamente abrogate le disposizioni che prevedevano la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore, per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. L’abrogazione riguarda anche la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro cui era soggetto il committente in caso di pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, senza il rispetto delle modalità ivi previste.
b) Solidarietà retributiva e contributiva
Resta invariata la solidarietà prevista dall’art.29, c.2 del D.lgs. n.276/03, tra committente, appaltatore o subappaltatore, ai fini della corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Viene solo previsto che il committente chiamato dal Giudice ad eseguire il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, è tenuto ad assolvere anche agli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi del DPR n.600/1973, qualora previsto.

DURC per lavori edili tra privati – Validità ridotta a 90 giorni per i certificati rilasciati dal 1.01.15
Il Decreto legge 69/2013 aveva esteso da 90 a 120 giorni il periodo di validità dei DURC rilasciati fino al 31 dicembre 2014 per lavori privati in edilizia. Poiché successivamente a tale data non sono intervenuti provvedimenti di proroga, si può ritenere che i DURC rilasciati per lavori privati in edilizia dal 1° gennaio 2015 abbiano di nuovo un periodo di validità "ordinario" di 90 giorni.

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