Il 31/12/2023 termina il periodo transitorio nel quale era possibile utilizzare scorte di materiali pubblicitario in forma cartacea già stampato e quindi non riportante il codice CIR.
Ma cos’è il Codice Identificativo di Riferimento (CIR)?
Nel 2020 è stato sancito l’’obbligo di dotarsi di un codice identificativo da trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per tracciare i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi.
Il CIR è istituito per identificare tutte le strutture ricettive aperte al pubblico, ossia:
- le strutture ricettive alberghiere, (alberghi – condhotel – residenze turistico-alberghiere)
- le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi – villaggi turistici – resort)
- le strutture ricettive extralberghiere (case per ferie – ostelli – affittacamere – case vacanza)
- le altre tipologie ricettive.
Deve essere riportato su scritti o stampati, su siti web e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per l’attività di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’attività.
Non è necessario riportarlo per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa come ad esempio nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura; per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc.; su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti; pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.
Come si richiede
Il codice identificativo in Emilia Romagna è generato e attribuito alle strutture ricettive dalla Regione tramite il sistema informativo Ross 1000, all’atto della comunicazione della SCIA per le nuove imprese.
I gestori delle strutture ricettive già censite nella banca dati regionale, possono consultare il CIR associato alla propria struttura semplicemente collegandosi alla piattaforma ROSS 1000 alla voce “Codice regione” della sezione “Generale” del menu “Anagrafica > Gestione strutture”;
Controlli e sanzioni
Il controllo del rispetto della norma (pubblicazione del CIR) è in capo ai Comuni.
Le sanzioni per gli operatori che non utilizzano il CIR come indicato, vanno da 500 a 3.000€ di sanzione per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura. Per i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare o i portali telematici, le sanzioni vanno invece da 250 a 2.500€ per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Crea Impresa di CNA Romagna Servizi srl.
Richiedi informazioni verrai contattato nel piu’ breve tempo possibile