L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS, in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che fino ad oggi non hanno avuto diritto all’assegno per il nucleo familiare, tra i quali i lavoratori autonomi.
A chi spetta l’assegno unico
Dal primo luglio al 31 dicembre l’assegno unico spetta alle famiglie che non hanno al momento diritto agli assegni familiari percepiti dai lavoratori dipendenti. Si tratta di famiglie molto diverse fra loro appartenenti a:
- lavoratori autonomi;
- soggetti inattivi;
- percettori di Reddito di cittadinanza;
- dipendenti oggi tagliati fuori dagli assegni per ragioni di reddito familiare
Requisiti per ottenere l’assegno
In base al decreto occorre:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea. In alternativa un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea. In questo caso dovrà avere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. In alternativa, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
- Essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età.
- Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi. In alternativa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, con una soglia massima pari a € 50.000,00.
Importi
Gli importi sono stabiliti in una tabella allegata al decreto con valore decrescente in base all’Isee. Con soglie di Isee inferiori a 7 mila euro si può contare su 167 euro a figlio sino a due figli e 217 a figlio, dai tre figli minori in poi. Se si ha un figlio disabile è stabilita una maggiorazione di 50 euro. Gli importi vanno a scalare con Isee crescente ed arrivano rispettivamente a 30 euro (fino a 2 figli) e 40 (dai 3 in su) con Isee da 49.900 a 50.000. Facendo un calcolo per una famiglia a basso reddito, con Isee ai minimi (7mila), si può arrivare dunque a 653 euro al mese. L’assegno unico verrà erogato mediante accredito su Iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato.
Le compatibilità
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (per i già percettori la quota di assegno sarà corrisposta d’Ufficio dall’Inps sulla carta di pagamento Rdc) e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
L’assegno è inoltre compatibile con:
1) il particolare assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
2) l’assegno di natalità;
3) il premio alla nascita;
4) il fondo di sostegno alla natalità
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Assegno temporaneo è presentata dal genitore richiedente, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 31 ottobre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
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