Il Decreto legge recante «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» è in vigore daL 2 giugno 2023, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il Decreto legge viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge nel corso della quale può subire modifiche.
A conferma di quanto già anticipato con comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il Decreto legge contiene molteplici interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali, che si sono verificati a partire dal giorno 1° maggio 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Ricordiamo che le disposizioni di cui al presente Decreto Legge si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato al decreto (per la provincia di Rimini di territori dei comuni di Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo).
I territori interessati dagli interventi disciplinati sono individuati VEDI ALLEGATO ELENCO COMUNI.
Qui a seguire le principali misure di sostegno alla liquidità delle imprese:
Art. 9 – Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo del Fondo Centrale di Garanzia sarà concessa a titolo gratuito e fino alla misura dell’80 per cento (elevabile fino al 90 per cento);
Art. 10 – Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A. è autorizzata all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese (condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni);
Art. 11 Sospensione di termini in favore delle imprese
Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.