Crediamo opportuno fare chiarezza ed approfondire la proliferazione legislativa in tema di misure COVID-19 che sta veramente superando i limiti del “buon senso” e dell’applicabilità normativa. Pensiamo che sia più efficace esaminare i provvedimenti in modo distintopassiamo quindi al DL 24 dicembre 2021, n. 221, entrata in vigore il 25 dicembre 2021.

  • lo stato di emergenza è prorogato fino al 31.03.2022 (art. 1, 2, DL 221 del 24 dicembre 2021;
  • la durata delle certificazioni verdi COVID-19 (vaccinazione primaria o richiamo, guarigione)1 è ridotta a sei mesi (art. 3, DL 221 del 24 dicembre 2021);
  • obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca dal 25.12.2021 al 31.01.2022 (art. 4, DL 221 del 24 dicembre 2021);
  • obbligo di dispositivi di protezione FFP2 per accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, per spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto, eventi e competizioni sportivi al chiuso o all’aperto dal 25.12.2021 al 31.03.2022 (art. 4, DL 221 del 24 dicembre 2021);
  • il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e il servizio di ristorazione al chiuso o all’aperto è consentito solo ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 (vaccinazione primaria o richiamo, guarigione) dal 25.12.2021 al 31.03.2022 (art. 5, DL 221 del 24 dicembre 2021);
  • sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, vietate le feste, gli eventi e i concerti anche all’aperto dal 25.12.2021 al 31.01.2022 (art. 6, DL 221 del 24 dicembre 2021);
  • dal 30.12.2021 al 31.03.2022 l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio- assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito esclusivamente a coloro in possesso di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di somministrazione di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario oppure a coloro in possesso di esito negativo test antigenico rapido più certificazione verde rilasciata a seguito vaccinazione primaria o guarigione (art. 7, DL 221 del 24 dicembre 2021);
  • l’accesso ai seguenti servizi è consentito solo a coloro in possesso di certificazione verde COVID-19 (vaccinazione primaria o richiamo, guarigione) dal 10.01.2022 al 31.03.2022:
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, o centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; o centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione o attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 8 DL 221/2021)

Segnaliamo che lo stesso art. 8 specifica, se ce ne fosse stata la necessità, che in zona bianca è indispensabile la certificazione verde COVID-19 (vaccinazione primaria o richiamo, guarigione, test antigenico rapido o molecolare) per frequentare corsi di formazione privati se svolti in presenza.

Passando ora ad esaminare il DL 30 dicembre 2021, n. 229 che è entrato in vigore il 31 dicembre 2021:

  • a partire dal 10 .01.2022 e fino al 31.03.2022 l’accesso ai seguenti servizi è consentito esclusivamente a coloro in possesso di certificazione verde COVID-19 (vaccinazione primaria o richiamo, guarigione), (art. 1 DL 229/2021):
  • alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
  • l’accesso ai mezzi di trasporto specificati all’art. 9-quater DL 52/2021: aeromobili, navi e traghetti, treni, autobus anche a noleggio con conducente, mezzi impiegati nel trasporto pubblico locale o regionale;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto,
  • centri benessere per le attività all’aperto; centri culturali,
  • centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • l’accesso agli eventi in zona bianca: spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.

All’art. 2 viene inserita la modalità di auto-sorveglianza in alternativa alla quarantena precauzionale, che si applica solo a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19, entro i 120 giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo o della guarigione. A coloro che rientrano nell’auto-sorveglianza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo al contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa di sintomi o, se asintomatici, al quinto giorno successivo al contatto stretto.

Per ultimo, analizziamo le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nei luoghi di lavoro previste dal DL 7 gennaio 2022, n. 1. Entrata in vigore del provvedimento 8 gennaio 2022.L’art. 1 del nominato DL provvede ad estendere, dall’8 gennaio al 15 giugno 2022, modificando il DL 1° aprile 2021, n. 44, l’obbligo vaccinale ai cittadini italiani, ai cittadini europei residenti nel territorio italiano e ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno in data successiva all’entrata in vigore della presente disposizione ma comunque entro il 15 giugno 2022.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute documentato e attestato da certificato medico redatto in conformità alle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione.
A decorrere quindi dal 15 febbraio 2022, tutti i lavoratori sottoposti all’obbligo vaccinale (ultracinquantenni) sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lett.a), b), c-bis) art. 9, comma 2 DL52/2021 (vaccinazione primaria o richiamo, guarigione) in tutti i luoghi di lavoro privati e pubblici.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale. Le verifiche sono effettuate attraverso la modalità conosciuta ed attualmente usata: piattaforma VerificaC19.
Qualora i lavoratori sottoposti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari, e con diritto alla conservazione del posto di lavoro sino alla presentazione della certificazione o sino al 15 giugno 2022.

Ci soffermiamo ora ad analizzare l’art. 3 che interessa molte delle nostre imprese e che interviene modificando il l’art. 9-bis del DL 52/2021.
Fino al 31 marzo 2022 è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività solo a coloro in possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinazione primaria o richiamo, guarigione, test antigenico rapido o molecolare):

  • servizi alla persona, a partire dal 20 gennaio 2022;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli
  • necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a partire dal 1 febbraio 2022 o dalla data di efficacia del relativo DPCM;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori a partire dal 20 gennaio 2022.

L’art. 3 continua modificando l’art. 9-sexies del DL 52/2021, introducendo anche per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, l’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 (vaccinazione primaria o richiamo, guarigione, test antigenico rapido o molecolare) per l’accesso agli uffici giudiziari. Le disposizioni di certificato verde non si applicano ai testimoni e alle parti del processo. L’art. 3 introduce un’altra importante modifica al comma 7 dell’art. 9-septies DL 52/2021 che riscrive completamente eliminando la dicitura “per le imprese con meno di 15 dipendenti” dalla regolamentazione delle assenze ingiustificate per certificazione verde. Vi diamo di seguito il testo attuale in forma integrale:“7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

L’art. 3 modifica anche l’art. 6 del DL 111/2021 introducendo un ulteriore comma all’articolo dedicato ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalla Repubblica di San Marino. A tali soggetti infatti, sino al 28 febbraio 2022, non si applicano le disposizioni previste dall’art. 1- impiego di certificazioni verdi COVID 19 del DL 229/2021 che abbiamo visto a pagina 3 della presente circolare.Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente circolare non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Ecco la tabella green pass per zone “bianca, gialla, arancione” aggiornata al 18 gennaio e redatta da Palazzo Chigi.

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