A partire dal 12 marzo 2016 entra in vigore la nuova procedura di presentazione telematica delle dimissioni e risoluzioni consensuali, prevista dal Decreto legislativo  151/2015 e dal successivo decreto ministeriale del 15/12/2015.

La norma di legge dispone che, a partire dalla suddetta data, le dimissioni, ma anche le risoluzioni consensuali, dei lavoratori subordinati (la norma NON riguarda i rapporti di Co.co.co. e di associazione in partecipazione), per essere efficaci devono essere comunicate telematicamente da parte del lavoratore, al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl), attraverso il sito internet www.lavoro.gov.it – Cliclavoro.

Pertanto dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se comunicate per via telematica.

Le nuove regole non sono applicabili, per previsione di legge:

  • al lavoro domestico
  • alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, Dtl o commissione di certificazione)
  • – nonché alle dimissioni/risoluzioni delle lavoratrici madri nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore affidato/adottato, che devono continuare ad essere convalidate presso la Direz. Territoriale del Lavoro;
  • – alle dimissioni presentate dalla data delle pubblicazioni matrimoniali fino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze  che devono essere convalidate presso la D.T.L..

Solo fino al 11 marzo 2016 rimane in vigore la procedura prevista dalla riforma Fornero che era stata introdotta dal 18 luglio 2012, con l’obbligo della convalida da eseguire presso le Dtl o i centri per l’impiego o, in alternativa, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per l’impiego. Questa procedura di convalida viene abrogata dal 12 marzo 2016 e sostituita dalla nuova modalità di presentazione telematica delle dimissioni.

PROCEDURA TELEMATICA

La nuova procedura prevede che il lavoratore effettui la comunicazione in via autonoma oppure, in alternativa, avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazioni).

  • • se il lavoratore intende procedere in autonomia, dovrà compilare nel sito internet del Ministero del Lavoro: www.lavoro.gov.it-Cliclavoro lo specifico modulo predisposto per effettuare la comunicazione di dimissione/risoluzione consensuale o di revoca, e trasmetterlo attraverso la procedura alla Pec del proprio datore di lavoro nonché alla Dtl.

Per poter operare in questo modo il lavoratore dovrà preventivamente dotarsi sia di un’utenza per accedere al portale Cliclavoro, sia del Pin rilasciato dall’Inps, strumenti entrambi funzionali ad accertare l’identità del lavoratore che effettua la comunicazione.

  • • I lavoratori che decideranno invece di avvalersi di un soggetto abilitato (patronati, sindacati) non dovranno dotarsi né di utenza per l’accesso a Cliclavoro né di un Pin Inps, in quanto il soggetto abilitato si assumerà la responsabilità di identificare il lavoratore per conto del quale sta effettuando l’adempimento. In questo caso è bene che il lavoratore abbia con sé una copia del cedolino paga, utile per reperire i dati del proprio datore di lavoro.

ll modulo online da utilizzare contiene i dati identificativi del lavoratore e dell’azienda, la tipologia contrattuale e relativa decorrenza, nonché la tipologia di comunicazione e la relativa decorrenza delle dimissioni.

Il sistema invierà in automatico il modulo compilato e validato temporalmente all’indirizzo Pec del datore di lavoro, nonché alla Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl).

REVOCA

Il dipendente può, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, revocare le dimissioni/risoluzioni consensuali tramite l’invio di un nuovo modulo da trasmettere con le stesse modalità telematiche al datore di lavoro e alla DTL competente.

SANZIONI

La solo sanzione prevista dalla normativa in oggetto, punisce  il caso di alterazione dei moduli da parte del datore di lavoro, con la  sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro.

Si fa inoltre presente che il datore di lavoro avrà sempre l’obbligo di inviare al centro per l’impiego la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, entro cinque giorni dall’effettiva conclusione del rapporto. In mancanza è prevista la sanzione amministrativa da € 100 a € 500.

MANCATA PRESENTAZIONE DIMISSIONI CON LA PROCEDURA TELEMATICA

Se il dipendente non provvede ad utilizzare la nuova procedura di comunicazione, le dimissioni sono inefficaci e conseguentemente il rapporto di lavoro si può considerare come non cessato.

In questi casi è bene che il datore di lavoro inviti il lavoratore, con comunicazione scritta, a seguire la procedura prevista dalla legge.

DIMISSIONI CARTACEE

Poiché nel modulo telematico è contenuta unicamente la data di decorrenza delle dimissioni, e quindi mancano qualsiasi riferimento all’effettuazione o meno del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo e alla data di effettiva cessazione, è opportuno che il lavoratore continui a presentare al datore di lavoro le proprie dimissioni oltre che con la modalità telematica anche con una ulteriore comunicazione cartacea, come avvenuto fino ad ora.

Qua trovate un avviso, che se lo ritenete opportuno, potete affiggere per i Vostri dipendenti. SCARICA

 

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