È stato approvato ieri 19 dicembre 2012 dalla X Commissione della Camera dei Deputati, il disegno di legge per le professioni non regolamentate.  Una legge di grande portata che costituisce peraltro anche una delle poche leggi di iniziativa parlamentare portate a termine in questa legislatura e che riconosce, senza alcun vincolo di esclusiva, le libere associazioni nel rispetto delle regole di concorrenza e con lo scopo di promuovere la qualificazione professionale degli operatori, senza però imporre alcuna barriera di accesso agli operatori. Con la nuova Legge si afferma così quel sistema duale delle professioni, voluto dalle forze progressiste, fondamentale per liberalizzare e modernizzare il nostro Paese.

 

"Un risultato storico – afferma Sergio Silvestrini,  Segretario Generale della CNA – dopo 30 anni è arrivato finalmente il riconoscimento per tante attività professionali vitali per il funzionamento della nostra economia e della nostra società. Un passo decisivo che contribuisce alla costruzione di un sistema professionale, pienamente rispondente ai principi e ai criteri richiamati dall'Unione Europea nella Strategia di Lisbona, prima di tutto quelli della conoscenza e della formazione, ai quali devono uniformarsi tutti i soggetti che operano nel mercato, dando garanzie e certezze al cittadino-consumatore. Un segnale forte di modernizzazione e di liberalizzazione di cui il Paese ha forte bisogno per ritornare a crescere. Bisogna infatti considerare – prosegue Silvestrini – che i professionisti che già svolgono attività senza albo, ordini o collegi, sono oltre due milioni."

"La decisione della CNA di dare voce e rappresentanza anche al mondo delle professioni non regolamentate si è rivelata una intuizione intelligente e dalla portata strategica, dichiara Giorgio Berloffa, Presidente di CNA Professioni, testimoniata dall'intenso confronto maturato negli ultimi mesi con i parlamentari che hanno creduto nella costruzione di un progetto che testimonia un inequivocabile cambiamento culturale. Non dobbiamo dimenticare che la strada che ha portato all'approvazione della legge ha visto un escalation dell'attività delle lobby, che miravano soltanto alla conservazione di interessi corporativi e che invece sono state sconfitte". Consideriamo questa legge come l'inizio di un percorso che, superando le rigidità degli ordinamenti, mette al centro competenze, professionalità e trasparenza: elementi indispensabili per aumentare il livello di competitività del nostro Paese".


Scheda sintetica del provvedimento approvato

Accanto alle professioni "ordinistiche" (o "protette") si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose attività professionali  rimaste in attesa di riconoscimento legislativo. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o "non protette", diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non richiedono  alcuna iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale per poter essere esercitate. Numerose tipologie di professioni non regolamentate si ritrovano in settori come le arti, le scienze, i servizi alle imprese e la cura alla persona: gli amministratori di condomini, animatori, fisioterapisti, musicoterapeuti, bibliotecari, statistici, esperti in medicine integrate, pubblicitari, consulenti fiscali, ecc.

Ad inizio legislatura la Camera ha avviato l'esame di una serie di proposte di legge, tutte d'iniziative volte ad una complessiva riforma dell'ordinamento sia delle "professioni regolamentate" sia delle "professioni non regolamentate". In una prima fase dell'iter, i due aspetti sono stati trattati congiuntamente; successivamente, le Commissioni competenti (giustizia e attività produttive) hanno deciso di separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate.

Il testo approvato dalla Commissione X ed elaborato sulla base delle proposte di legge A.C.1934 reca dunque una disciplina delle «professioni non organizzate in ordini o collegi». La scelta della forma societaria in cui esercitare la propria professione è lasciata al professionista, riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti (regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa, …) previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Tali attestazioni non rappresentano tuttavia requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche UNI.


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