Tra le misure introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti” è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore dei seguenti soggetti:
- commercianti / artigiani iscritti all’IVS;
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;
titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 (al netto di contributi previdenziali / reddito della casa di abitazione / competenze arretrate a tassazione separata) e che non abbiano già fruito delle indennità di € 200 per i lavoratori dipendenti e per pensionati.
I soggetti interessati sono tenuti a presentare all’INPS / propria Cassa previdenziale un’apposita domanda.
I termini / modalità di presentazione della domanda sono definiti dal singolo Ente previdenziale.
Merita evidenziare che l’erogazione dell’indennità in esame sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda (si tratta pertanto di un click-day).
PRESENTAZIONE DELL’APPOSITA DOMANDA
Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.
È demandata ai singoli Enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc.) la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda.
Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno Casse Interprofessionali/altro ente previdenziale, dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS.
Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:
- la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.
Il soggetto interessato deve inoltre:
- allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
- indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio.
AMMONTARE DELL’INDENNITÀ SPETTANTE
Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l’apposita domanda e soddisfano i requisiti richiesti l’indennità spettante ammonta a € 200. Tale somma:
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta una sola volta all’avente diritto.
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