Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 è diventato ufficiale il nuovo Piano Industria 5.0, che prevede, assieme al già vigente 4.0, un piano di di risorse PNRR da destinare alle imprese nei prossimi due anni (che si affianca, senza possibilità di cumulo, al credito d’imposta beni strumentali 4.0).
In particolare i progetti Industria 5.0 devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 con investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (robot, macchine utensili, magazzini automatizzati) o immateriali (software), interconnessi ai sistemi di fabbrica, a condizione che questi determinino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. Dalla riduzione dei consumi deriva la percentuale di contributo in credito di imposta. Sono compresi anche software e applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta connessi a meccanismi di efficienza energetica.
Se il progetto ha un valore superiore ai 40.000 euro, vengono agevolati anche gli investimenti per la produzione di energia rinnovabile (escluse le biomasse). Nel caso del fotovoltaico, però, i pannelli ammessi sono solo quelli elencati nel registro Enea (cioè, prodotti nella UE). È previsto un “superincentivo” per i pannelli prodotti in Italia.
Le spese di formazione per le tecnologie e l’efficientamento energetico sono ammesse sino al 100% dell’investimento complessivo e solo se erogate da personale esterno all’impresa individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Il credito d’imposta è pari al:
- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
Il tax credit aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento. E’ prevista una doppia certificazione energetica a cura di un valutatore indipendente: una prima certificazione descrive lo stato dei consumi prima dell’investimento ed una seconda certificazione assevera i consumi una volta terminati gli investimenti, così da dimostrare il miglioramento energetico.
Le spese di consulenza per le certificazioni verranno riconosciute al 100% nel credito d’imposta, in aggiunta alla percentuale della tabella precedente, sino ad un massimo di 10mila euro. Anche l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà essere certificato da un soggetto abilitato alla revisione dei conti (in questo caso, le spese saranno riconosciute sino a 5.000 euro).
Il credito potrà essere utilizzato sul modello F24, in un’unica rata, tassativamente entro il 31 dicembre 2025. L’eccedenza non compensata entro questa data potrà essere riportata in avanti, ma solo in cinque rate annuali di pari importo. Il credito non può essere ceduto a terzi.
Si è ancora in attesa di due decreti attuativi riguardanti gli aspetti tecnici di applicazione del bando (soprattutto per ciò che riguarda le modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni e il relativo portale di cui dovrà dotarsi il ministero, i requisiti dei certificatori e quelli dei formatori.
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