Il provvedimento è stato convertito con modifiche con la legge n. 85 del 3 luglio 2023 (in vigore dal 4 luglio) e, insieme alle novità che riguardano la normativa sul lavoro, contiene anche alcune modifiche alle regole di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi.

Di seguito riportiamo le principali novità.

  • DISPOSIZIONI RELATIVE AL MEDICO COMPETENTE

I datori di lavoro e i dirigenti hanno l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, anche ‘qualora richiesto dalla valutazione dei rischi’.

Il tema è particolarmente delicato in quanto coinvolge sia le imprese che, sulla base della formulazione precedente, non abbiano nominato il medico competente perché non presentano rischi per cui era previsto tale obbligo, ma anche quelle che già hanno il medico competente con il quale dovrà essere valutata l’eventualità di estendere la sorveglianza sanitaria a lavoratori per cui non era prevista.

In capo al medico competente sono poi stati aggiunti nuovi obblighi:

  • In occasione delle visite di assunzione, deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, se disponibile, e deve tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Ricordiamo che alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore, mentre l’originale deve essere conservato, nel rispetto nella normativa sulla privacy, per almeno 10 anni dal datore di lavoro, salvo diverso termine e modalità previsti per le cartelle sanitarie relative all’esposizione a specifici agenti (quali ad es. cancerogeni/mutageni, amianto, biologici, radiazioni ionizzanti).

  • In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

 

  • ESTENSIONE OBBLIGO UTILIZZO ‘OPERE PROVVISIONALI’

Viene esteso ai soggetti dell’art. 21 del Testo unico e quindi ai lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, ecc., l’obbligo di utilizzare idonee ‘opere provvisionali’ in conformità alle disposizioni del titolo IV sui cantieri.

Per ‘opere provvisionali’ si intendono le strutture e le opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc.

 

  • FORMAZIONE SPECIFICA DATORE DI LAVORO

È prevista l’introduzione di formazione e addestramento specifici anche a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

È stata inserita anche una sanzione per la violazione di questo nuovo obbligo, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3071,21 a 7862,44 euro.

 

  • ATTREZZATURE LAVORO SENZA OPERATORE

Sono modificati gli obblighi del noleggiatore o concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, al momento della cessione, deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio (o in concessione in uso) o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.

 

  • AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA CONTROLLI ISPETTIVI

Il Decreto dispone che, al fine di  orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare, di evasione od omissione contributiva e di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e i privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono, anche attraverso cooperazione applicativa, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Queste informazioni saranno anche rese disponibili alla Guardia di Finanza per lo svolgimento delle attività ispettive che riguardano il lavoro irregolare, l’evasione od omissione contributiva.
Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati saranno individuati, sentito il Garante per la Privacy, attraverso successive disposizioni.

 

  • MISURE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Le imprese iscritte nel Registro nazionale che intendono ospitare studenti per l’alternanza scuola-lavoro, devono integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione, nella quale sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, e ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.
L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita alla scuola dello studente e allegata alla Convenzione che viene siglata con le imprese ospitanti.

Il Decreto Lavoro ha, inoltre, previsto l’istituzione di un fondo per i famigliari degli studenti vittime di infortunio in occasione delle attività formative.

 

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