Commi 53-58 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Viene confermato sino al 30 giugno 2022 il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI previsto con l’art. 13 del cosiddetto decreto Liquidità, al netto di alcune disposizioni correttive, in particolare:
1) la garanzia è concessa a titolo gratuito fino al 31 marzo 2022, mentre a partire dal 1° aprile 2022 viene ripristinato il pagamento della commissione una tantum previsto dal regime ordinario;
2) per le operazioni di cui alla lettera m) – finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro – è previsto un abbassamento della copertura della garanzia all’80% a partire dal 1° gennaio 2022;
3) la garanzia sarà concessa senza applicazione del modello di valutazione fino al 30 giugno 2022: dal 1° luglio la garanzia sarà concessa senza applicazione del modello di valutazione solo per le operazioni di cui alla lettera m);
4) l’ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), rimane esteso fino al 30 giugno 2022 anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
5) dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al Fondo di garanzia non saranno più applicate le deroghe previste dall’art. 13 del DL Liquidità in applicazione del Temporary Framework.
6) dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2022, il Fondo opererà con un quadro regolamentare che prevede l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, la garanzia sarà concessa con applicazione del modello di valutazione, salvo che per i soggetti rientranti nella fascia 5, mentre le operazioni finanziarie concesse a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione per esigenze connesse a fabbisogni di capitale circolante o di liquidità aziendale, potranno godere della garanzia del Fondo nella misura massima del 60%;
7) è altresì prevista una revisione del funzionamento del Fondo, disponendo che lo stesso possa operare entro un limite massimo di impegni che vengono assunti sulla base di un piano di attività e di un sistema di limiti di rischio deliberati dal Consiglio di Gestione ed approvati da MEF e MISE. Per il 2022 si dispone che il limite massimo di impegni assumibili dal Fondo sia pari a 210 miliardi di euro, di cui 160 riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 per gli impegni assumibili nel 2022.
Comma 59 Garanzia Italia
L’articolo in esame introduce la proroga, sempre fino al 30 giugno 2022, dell’intervento straordinario in garanzia di SACE introdotto dal decreto Liquidità a supporto della liquidità delle imprese, in particolare delle cosiddette mid cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.
Comma 62 Proroga dell’operatività straordinaria del fondo Gasparrini
Vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure di deroga all’operatività del Fondo, estese dal decreto Cura Italia ad una platea più ampia di soggetti, includendovi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del Codice Civile.
Comma 914 Disciplina del microcredito
Viene modificata la disciplina del microcredito, elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.
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