Detassazione dei premi di risultato – periodo congruo e definizione degli obiettivi incrementali

L’Agenzia delle Entrate, pubblicando una risposta a istanza di interpello -risposta n. 205 del 2019-, ha fornito chiarimenti in relazione a due elementi fondamentali, utili a stabilire se un premio di risultato possa essere detassato: il periodo congruo e gli obiettivi incrementali. Tali elementi costituiscono due fondamentali cardini dell’istituto della detassazione dei premi di risultato che è misura agevolativa finalizzata a incrementare la produttività delle imprese. Basandosi su tali presupposti, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i criteri di misurazione devono essere determinati dal contratto collettivo di secondo livello con anticipo rispetto alla realizzazione della produttività che è oggetto di monetizzazione e, poi, di tassazione agevolata. In particolare, l’Agenzia non ha considerato ammissibile alla detassazione un premio di risultato, definito in un contratto collettivo aziendale siglato a fine novembre 2018, da corrispondere nel 2019 con riferimento ai risultati incrementali conseguiti nell’annualità 2018: il premio non è considerato detassabile, perché è stato definito in prossimità del termine del periodo di maturazione dello stesso e non poteva quindi sortire effetti incentivanti relativi a una produttività da conseguire.

 

Welfare da conversione premi di risultato – rilevanza fiscale di opzione, scelta e materiale fruizione

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 212 del 2019 ha fornito ulteriori orientamenti sulla tematica del welfare derivante dalla conversione dei premi (monetari) di risultato detassabili. In particolare, con recente risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate è ritornata sui criteri che i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, devono adottare per individuare il momento in cui: a) la retribuzione in denaro detassabile si trasforma, per effetto di esercizio dell’opzione, in welfare da conversione del premio di produttività; b) il conto welfare accreditato a seguito dell’esercizio dell’opzione su una piattaforma informatica dedicata all’erogazione dei servizi di welfare assume potenziali riflessi reddituali; c) il rimborso di spese che rappresentano oneri detraibili o deducibili in dichiarazione dei redditi deve rilevare ai fini della compilazione della sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione” della Certificazione Unica. Poiché i tre passaggi sopra elencati assolvono a scopi normativi differenti, essi, a parere dell’Agenzia delle Entrate, hanno differenti momenti di realizzo. Ad esempio, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in caso di utilizzo di una piattaforma informatica, i servizi di welfare si devono considerare percepiti dal dipendente – e vanno esclusi dal reddito annuo dello stesso in base ai principi di cui all’art. 51 del Tuir – nel momento in cui quest’ultimo, attingendo dalla capienza del proprio “conto welfare”, li opziona sulla piattaforma. Non si producono, invece, effetti reddituali nel (successivo) momento in cui i servizi sono materialmente messi a disposizione/consegnati da parte della piattaforma al destinatario o sono da quest’ultimo fruiti.

 

Crisi d’impresa e dell’insolvenza – intervento del Fondo di garanzia nel trasferimento d’azienda

L’intervento del Fondo di garanzia in caso di trasferimento d’azienda per le imprese soggette procedure concorsuali risente dell’emanazione del Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza vigente dal 15/8/2020.

L’INPS, con il messaggio n. 2272 del 14/6/2019. alla luce del nuovo contesto normativo di riferimento, riprende alcuni aspetti che caratterizzano l’intervento del Fondo di garanzia. Nella vendita di aziende poste in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni o liquidazione coatta amministrativa, ai lavoratori il cui rapporto continua con l’acquirente non si applica l’art. 2112 codice civile. Conseguentemente, il Fondo di garanzia corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l’accordo sindacale preliminare al trasferimento d’azienda non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l’accollo del TFR da parte dell’acquirente stesso. Inoltre, quando l’accordo preliminare al trasferimento d’azienda consente di modulare le tutele previste dall’art. 2112 c.c., pur mancando il presupposto di intervento del Fondo di garanzia, l’INPS ritiene che il trattamento di fine rapporto maturato con il cedente possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento. Tali accordi sempre più frequentemente dispongono la continuità dei rapporti di lavoro in capo al cessionario e la deroga della responsabilità tra cedente e cessionario per i crediti di lavoro esistenti all’atto del trasferimento. Senza l’intervento del Fondo di garanza i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela non essendo obbligato ad accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti, il datore di lavoro cessionario in bonis. Analogamente, in caso di affitto d’azienda operato dal curatore, il credito per TFR deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento.

 

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