Le aziende di qualunque settore produttivo che abbiano al proprio interno almeno un lavoratore (socio lavoratore, apprendista, stagista, ecc) sono tenute a sottoporre a regolare manutenzione e verifica periodica gli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti in ambienti a rischio esplosione (DPR 462/01).
La periodicità dei controlli (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto, e viene indicato dal consulente che elabora la Valutazione dei Rischi dell’azienda.
Le imprese, per effettuare le suddette verifiche, si devono rivolgere ad Organismi abilitati dal Ministero dello sviluppo economico.
Le novità in vigore a partire dal 01/01/2020 in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 08 del 28/02/2020 che conferma e converte il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, per le verifiche effettuate a partite da tale data, sono:
- trasmettere all’INAIL, il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di eseguire i controlli, attraverso una comunicazione per il tramite del sistema informatico CIVA di INAIL oppure tramite il canale PEC.
- le tariffe applicate dall’Organismo che è stato incaricato di effettuare le verifiche su richiesta del datore di lavoro, sono quelle indicate da INAIL del 2005 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005)
- per le verifiche effettuate, l’Organismo deve corrispondere all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa definita dal decreto e destinata a coprire i costi di gestione e manutenzione della banca dati informatizzata delle verifiche.
Ne consegue che tutti gli Organismi preposti alle verifiche di detti impianti, stanno inviando comunicazione alle aziende con richiesta di invio di bolletta dell’energia elettrica, al fine di valutare le informazioni in loro possesso e di aggiornate automaticamente tutti i contratti in essere senza necessità di nuova stipula.
Gli uffici Ambiente e Sicurezza di CNA Romagna Servizi sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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