Di seguito tutte le novità per l’area paghe/lavoro segnalate dai nostri uffici.
Per tutte le info rivolgiti alla tua sede CNA Rimini di riferimento

 

Esonero contributivo per i conducenti che effettuano trasporto internazionale

A decorrere dal 1/1/2016 per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il Regolamento (CE) n.561/2006 del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dei contributi previdenziali a carico datore, nella misura dell’80%. L’esonero è a titolo sperimentale per un periodo di tre anni. Il conducente per il quale si chiede l’esonero deve essere un lavoratore dipendente dell’impresa e deve essere stato occupato in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Le 100 giornate devono essere realizzate integralmente nello stesso anno (periodo 1/1-31/12) con riferimento al 2016, oppure al 2017 o al 2018. Non si possono sommare giornate effettuate in anni diversi. È possibile conteggiare le giornate interamente impiegate in tratte nazionali di trasporto internazionale e quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.Il conducente deve esercitare la propria attività con veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale ed ai quali si applica il regolamento CE n. 561/2006. L’esonero può essere usufruito esclusivamente nei limiti degli importi de minimis (Reg. UE 1407/2013). L’INPS ha fornito con la circolare 10 novembre 2017, n. 167 le necessarie indicazioni operative per la presentazione della domanda, che deve avvenire attraverso l’apposita procedura telematica “TRAS.INT”, reperibile all’interno dell’applicazione “DiResCo -Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente” nonché i codici utilizzabili per la compilazione del flusso Uniemens a partire dal periodo di paga “novembre 2017”. L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano con i soci un rapporto di lavoro subordinato. Il beneficio è destinato sia alle imprese di trasporto per conto terzi sia a quelle che svolgono trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali. Se la domanda viene accolta l’INPS calcola l’importo dell’esonero spettante e lo comunica all’interno del modulo di richiesta stesso. L’esonero può essere fruito a partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. I datori di lavoro ammessi all’esonero possono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero . Per il recupero degli arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2017, i datori di lavoro autorizzati espongono nel flusso Uniemens l’importo da recuperare. Il recupero degli arretrati, con l’esposizione del codice “R668”, può essere effettuato esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2017, nonché gennaio 2018.

 

Cassa Integrazione Guadagni – calcolo del quinquennio e biennio mobile ai fini dei limiti.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 17 del 8/11/2017 ha illustrato la modalità di calcolo delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigs e Fondi di solidarietà bilaterali) nell’arco del quinquennio o del biennio mobile.

In particolare, per la determinazione in ciascuna unità produttiva delle durate massime complessive di 24, 30 e 36 mesi il quinquennio mobile è calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto. I periodi di Cigo e Cigs anteriori al 24/9/2015 non entrano in tale conteggio in quanto soggetti alla precedente disciplina.

 

Cassa Integrazione Guadagni – chiarimenti: termini di presentazione delle domande e domande di proroga

L’INPS con messaggio 18 ottobre 2017, n. 4067 ha precisato che le domande di Cigo richieste dal 24/9/2015 sono soggette al nuovo termine di presentazione di 15 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. Fanno eccezione le domande per eventi oggettivamente non evitabili presentate dall’8/10/2016 alle quali si applica il termine di scadenza coincidente con la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Nel modulo di domanda, presentata per eventi oggettivamente non evitabili, le aziende sono tenute ad indicare nell’apposito campo “data di inizio effettivo” il giorno esatto in cui ha inizio la sospensione dal lavoro. L’indicazione di tale dato consente l’individuazione del mese in cui si colloca l’evento e conseguentemente del termine di scadenza. Se le giornate di sospensione si collocano in mesi diversi, l’Inps ammette la presentazione di un’unica domanda la quale, per non essere considerata “fuori termine”, deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui si è verifica il primo evento meteo. Inoltre, la domanda di proroga non potranno più essere rigettate se la data della proroga risulti coincidete con la data di ripresa dell’attività. La proroga presuppone, infatti, una prosecuzione senza soluzione di continuità di un intervento già richiesto. La data di effettiva ripresa dell’attività da prendere in considerazione è quella indicata nell’azienda nell’ultima domanda di proroga.

 

Fondo integrazione salariale INPS – istruzioni per le operazioni di conguaglio

L’Inps con la circolare 15 novembre 2017, n. 170 ha fornito le istruzioni operative per il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale, assegno ordinario e assegno di solidarietà, nonché alle modalità di compilazione dell’Uniemens con riferimento al Fondo di integrazione salariale (FIS); Fondo di solidarietà del trasporto pubblico (autoferrotranvieri) e Solimare; Fondo di solidarietà delle imprese assicuratrici e società di assistenza. A tali Fondi di solidarietà bilaterali, in linea con quanto già anticipato dall’istituto, è applicata la medesima disciplina prevista per le integrazioni salariali con particolare riferimento, ai termini di decadenza per il conguaglio delle prestazioni (6 mesi), alle modalità di calcolo del contributo addizionale e al concetto dell’unità produttiva. Le nuove modalità operative di conguaglio delle prestazioni e di esposizione nella denuncia Uniemens sono valide per le domande presentate dal 1/1/2018 riferite ad eventi che hanno inizio a decorrere da tale data. Quindi, per gli eventi di sospensione/riduzione che hanno inizio dal 1/1/2018 non sarà più applicato in via esclusiva la modalità del pagamento diretto. Resta inteso che a fronte di serie e documentate difficoltà del datore di lavoro e su espressa richiesto dello stesso, la sede Inps competente potrà emettere autorizzazione al pagamento diretto delle prestazioni.

 

Contratti di solidarietà di tipo A – riduzione contributiva per l’anno 2017

E’ stato emanato il decreto ministeriale n. 2 del 27/9/2017che definisce per l’anno 2017 i criteri di concessione del beneficio consistente nella riduzione, nella misura del 35%, della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori in solidarietà con riduzione di orario di lavoro superiore al 20%. La riduzione contributiva spetta per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile per i datori di lavoro che hanno stipulato Contratti di Solidarietà di tipo A. L’efficacia del decreto è limitata alle disponibilità finanziarie attribuite all’anno 2017 mentre per gli anni precedenti anni 2014-2015 e anno 2016 sono applicabili i rispettivi decreti precedentemente emanati. Accedono al beneficio le imprese che presentano la relativa domanda (con procedura denominata “Cigs on line”) entro il 30 novembre e fino al 10 dicembre di ciascun anno. Per l’anno 2017 accedono al beneficio, previa presentazione della domanda, le imprese che hanno sottoscritto contratti di solidarietà nel periodo che intercorre tra il 1/1/2016 al 30/11/2017. Per l’anno 2018 accedono al beneficio, previa presentazione della domanda, le imprese che hanno sottoscritto contratti di solidarietà nel periodo che intercorre tra il II° semestre 2017 al 30/11/2018. Le domande sono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Rispetto al passato, al fine di accedere alla riduzione contributiva, non è più richiesto, di indicare, nell’accordo aziendale, l’adozione di strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

 

Lavoro agile – comunicazione telematica dell’accordo individuale

A decorrere dal 15 novembre 2017 i datori di lavoro che sottoscrivono accordi individuali per il lavoro agile (smart working) devono registrarli e trasmetterli telematicamente al Ministero del lavoro, tramite un apposito applicativo al quale si può accedere sia dal portale ministeriale che da “ClicLavoro”. Attraverso tale adempimento si assolve all’obbligo di comunicazione previsto dalla legge che regolamenta tale particolare forma di lavoro (art.23, c.1 della Legge n.81/2017). Si evidenzia che al momento non sono stati stabiliti termini specifici entro i quali effettuare la registrazione, né individuate le eventuali sanzioni applicabili in caso di inottemperanza. In ogni caso, si ritiene opportuno procedere alla registrazione nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione dell’accordo e, qualora sia possibile, prima dell’inizio della sua effettiva applicazione.

 

Lavoro accessorio – istruzioni INPS per il rimborso dei vocher telematici acquistati dopo il 17.03.2017

L’INPS con il messaggio n.4405 del 7.11.2017 ha comunicato le modalità di rimborso dei voucher telematici acquistati dopo il 17 marzo 2017, data di abolizione della regolamentazione sul lavoro accessorio, in quanto non più utilizzabili fin da tale data. In particolare, i soggetti interessati dovranno presentare domanda di rimborso presso le sedi INPS utilizzando il modello SC52, comunicando i seguenti dati: – titolo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);- data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento; – per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento; – per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY. I committenti dovranno inoltre allegare la ricevuta di pagamento, per tutti i tipi di pagamento, fatta eccezione per quelli effettuati tramite mod. F24.

 

Assegno Nucleo Familiare – nuove modalità di recupero arretrati

A seguito delle nuove disposizioni INPS contenute nel messaggio 31/10/2017, n. 4283, a partire dal periodo di paga novembre 2017, cambiano le modalità per il conguaglio degli arretrati di assegno nucleo familiare (ANF) nelle denunce Uniemens. I datori di lavoro che ricevono domanda di arretrati ANF, possono conguagliare in Uniemens, per ogni singolo lavoratore, gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro.

 

Fondi previdenziali – devoluzione quote di TFR: Covip spiega le novità della Legge per la concorrenza

La Covip con la circolare 26 ottobre 2017, prot. n. 5027 ha fornito chiarimenti sulle nuove discipline in materia di previdenza complementare introdotte, dalla Legge per la concorrenza. La circolare puntualizza il campo di applicazione, definisce le prassi da adottare in sede di prima applicazione della disciplina e anticipa le modifiche che devono essere apportate a modelli e procedure previgenti, in quanto parzialmente superate. Per i datori di lavoro e i relativi consulenti sono particolarmente utili i chiarimenti che riguardano la destinazione del TFR da parte dei dipendenti. La nuova legge ha infatti previsto che gli accordi collettivi possano regolamentare un conferimento anche parziale del TFR anche per coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria dal 29/4/1993 (cd. nuovi iscritti). La Covip ha chiarito che, quando sarà contrattualmente previsto, il conferimento parziale potrà anche essere scelto da un dipendente già iscritto ad una forma di previdenza complementare con il versamento dell’integrale TFR maturando. Tale opzione verrà accordata anche ai lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare in modalità silente con l’integrale destinazione del TFR: essi potranno quindi esplicitare, successivamente all’adesione silente, la volontà di rimanere iscritti al fondo con il versamento della minore quota contrattualmente prevista. La portata innovativa delle nuove disposizioni determina la necessità di aggiornare modelli e procedure da parte di tanti attori: ad esempio, il Ministero del Lavoro dovrà aggiornare il modello TFR2, i datori di lavoro dovranno rivedere i questionari da sottoporre ai neoassunti, utili a rilevare le eventuali scelte pregresse, le forme di previdenza complementare dovranno adeguare statuti e note informative e le case di SW dovranno modificare le mappe anagrafiche in cui si archiviano le scelte di previdenza complementare dei dipendenti e rendere tali scelte modificabili. Gli aggiornamenti disposti a modelli e procedure consentiranno di censire e/o gestire operativamente le opzioni che i dipendenti eserciteranno sulla base di accordi collettivi che le Parti andranno a siglare nel prossimo futuro in attuazione della nuova disciplina.

 

INAIL – Riduzione premi artigiani anno 2017 per andamento infortunistico favorevole

Le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016 potranno applicare nella prossima autoliquidazione dei premi 2017/18, la riduzione del 7,22% sugli importi dovuti per l’anno 2017. Lo prevede il decreto interministeriale 10 ottobre 2017, pubblicato in data 22/11/2017 nella sezione “Pubblicità legale” del portale del Ministero del lavoro. Al fine di beneficiare della riduzione, le imprese artigiane dovranno inoltre: – essere in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.lgs. n.81/2008 e dalle specifiche normative di settore; – essere assicurate da almeno un biennio; – aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni presentata per l’anno 2016 in occasione dell’autoliquidazione 2016/17.

 

INAIL – Aspetti assicurativi e di sicurezza nel lavoro agile

L’INAIL con la circolare n.48 del 2 novembre 2017 ha fornito le prime indicazioni operative inerenti in particolare la gestione ai fini assicurativi del personale dipendente impiegato con le modalità previste per il “Lavoro agile”. Ai lavoratori agili si applicano i criteri di carattere generale previsti per i lavoratori dipendenti, ai fini sia dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo che della classificazione tariffaria. Nulla cambia nemmeno in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo.

I datori di lavoro non hanno pertanto alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, viene adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio. Una volta entrati nel campo di applicazione dell’obbligo assicurativo, i lavoratori agili sono tutelati secondo i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo.

Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati: – se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa; – quando il fatto di affrontare il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per il lavoro sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. L’accordo che le parti devono sottoscrivere per ricorrere al lavoro agile deve altresì consentire di individuare i rischi lavorativi ai quali lavoratore è esposto ed i riferimenti spazio-temporali necessari per un rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. In caso contrario scatteranno specifici accertamenti. Il ricorso al lavoro agile deve essere denunciato al Centro per l’impiego. L’INAIL informa in proposito che dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro (http://www.lavoro.gov.it/) sarà reso disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Nulla viene specificato in merito al termine entro il quale la comunicazione dovrà essere effettuata. Ai fini della sicurezza sul lavoro il datore di lavoro deve fornire un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del TU sicurezza, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.

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