L'Accordo consente l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tutti i lavoratori dipendenti da imprese e datori di lavoro associati alle Associazioni Artigiane firmatarie, compresi i lavoratori dipendenti delle Associazioni stesse, o da strutture da esse partecipate, nei limiti di reddito previsti dalla circolare citata (fino a 40.000 € max di reddito annuo e 6.000 € di agevolazione nell'anno 2011).
Possono essere sottoposti ad agevolazione fiscale tutti gli istituti contrattuali che contribuiscono a miglioramenti di produttività, redditività, innovazione, rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, regionale, territoriale. Quindi: premi di produttività/risultato stabiliti dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello, compensi per lavoro straordinario, supplementare, in turni, notturni, e festivi. L'applicazione delle agevolazioni è consentita anche nei casi di straordinario erogato in forma forfetaria. Sono esclusi gli emolumenti premianti derivanti da accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro; raccomandiamo quindi la massima attenzione a non estendere l'applicazione delle agevolazioni ad eventuali "ad personam" che abbiano come presupposto un riconoscimento di merito, perché per questi casi è necessario un accordo aziendale fra le parti, come abbiamo già fatto in alcune aziende.
Va qui ricordato che il presupposto della detassazione è riconducibile ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Gli emolumenti sottoposti ad agevolazione fiscale sono quelli erogati a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Regionale (10-03-2011), si sta verificando la possibilità di estendere retroattivamente gli effetti dell'accordo al 1 gennaio 2011 ma al momento vi sono ancora alcuni dubbi interpretativi che ci inducono ad usare cautela al riguardo.
La volontà delle parti sociali, espressa nell'accordo interconfederale Regionale sulla detassazione è stata quella di dare copertura ad imprese e lavoratori a partire dal 1 gennaio 2011.
Pur tuttavia, nonostante il tenore letterale della circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate che parla esplicitamente di periodo di imposta 2011, sembra che ufficiose indiscrezioni del Ministero del Lavoro non consentano la retroattività dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ai periodi antecedenti la firma degli accordi territoriali. Pertanto in attesa di verificare ufficialmente l'interpretazione della materia, al momento le imprese associate alla CNA potranno applicare le agevolazioni a far data dal 10 marzo 2011 data della firma dell'Accordo territoriale Emilia – Romagna e questo per tutte le aziende del sistema di rappresentanza Confartigianato – CNA – Claii – Casa.
Sarà nostra cura intervenire sui rispettivi livelli Nazionali per sostenere, con il Ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate la detassazione a partire dal primo gennaio 2011.
Infine ricordiamo che in ogni caso, le fattispecie retributive previste dalla circolare su citata, che fanno riferimento ai contratti collettivi regionali già siglati fra le parti, sono detassabili a valere su tutto l'anno 2011.
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