Regolamento CE 1169/11

Etichettatura degli alimenti/informazioni ai consumatori

Si ricorda ai gentili Associati che il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Comunitario CE 1169/11.

La CNA Nazionale, in attesa dell'emanazione del decreto sanzionatorio, che andrebbe a straziare ulteriormente le piccole attività del settore alimentare, ritiene che sarebbe più opportuno studiare un periodo di transizione tale da consentire un graduale adeguamento alle nuove norme, senza incorrere in sanzioni.

FINALITA':

  • – Garantire la libera circolazione delle merci tra i paesi della CE;
  • – Semplificare e armonizzare la normativa in materia;
  • – Elevato livello di protezione dei consumatori.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

  • – Tutte le fasi della catena alimentare;
  • – Tutti gli alimenti destinati al consumatore finale compresa la ristorazione, bar ecc.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE:

  • – La denominazione dell'alimento;
  • – L'elenco degli ingredienti;
  • – Indicare l'ingrediente o coadiuvante che provochi allergie (allergene), usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento;
  • – La quantità netta dell'alimento;
  • – Il termine minimo di conservazione o data di scadenza;
  • – Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
  • – Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
  • – Il paese d'origine o il luogo di provenienza;
  • – Istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
  • – Per le bevande alcoliche che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • – Una dichiarazione nutrizionale (obbligatoria dal 2016).

IN SINTESI:

Di seguito pubblichiamo una sintesi del Regolamento con le novità più significative:

  • Etichette più chiare e leggibili: Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (oppure 0,9 mm nel caso di confezioni piccole);
  • Responsabile dell'alimento: Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l'indirizzo del responsabile dell'alimento, ossia l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria sino al 13 dic. 2014;
  • Allergeni in risalto: Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio ecc.) dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineando la scritta o mettendo in grassetto il nome nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili dal consumatore;
  • Più Trasparenza sugli oli e grassi: Non sarà più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di "oli vegetali" o "grassi vegetali", l'utilizzo di oli o grassi tropicali a basso costo (es. olio di palma, di cocco o di cotone, non proprio salutari per la salute). Tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
  • Stato fisico: Dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall'ingrediente. Ad esempio non sarà possibile utilizzare solo il termine "latte", se si usa latte in polvere o proteine del latte;
  • Congelamento e scongelamento. In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione "decongelato";
  • Ingredienti sostitutivi: Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l'ingrediente succedaneo va riportato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto);
  • Caffeina: Per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste avvertenze particolari per alimenti contenenti caffeina, come nel caso degli "energy drink";
  • Scadenza: La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna, in modo da rendere piùagevole l'informazione;
  • Provenienza delle carni suine, ovi-caprine e di pollame. A partire dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni per le carni bovine a seguito dell'emergenza mucca pazza.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle sedi della CNA

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