….per un periodo superiore a 30 giorni, da parte di soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione, al fine di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli.
(Per informazioni rivolgiti ai consulenti Fiscali della tua sede CNA)
In sintesi:
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per gli utilizzi temporanei che inizieranno dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 gg. di tempo per effettuare le annotazioni; per gli utilizzi iniziati prima non ci sono obblighi
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l'obbligo è relativo agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; sono temporaneamente esclusi gli intestatari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi la cui circolazione è sottoposta all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) o all'Albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc)
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il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato
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in riferimento ai veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda
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per le locazioni di veicoli senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorrere dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.
Per il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o dell'Archivio Nazionale dei veicoli, che sono in ogni caso a carico dell'avente causa (comodatario/locatario) è prevista una sanzione pecuniaria da 705 a 3.526 euro e il ritiro immediato della carta di circolazione, fino all'adempimento delle prescrizioni omesse.
Richiedi informazioni verrai contattato nel piu’ breve tempo possibile