E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 12 del 16 gennaio 2018, il decreto 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”.
Tale testo di legge si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del CDS, a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.
Con tale Decreto è stato stabilito che i verbali di violazione al Codice della Strada potranno d’ora in avanti essere notificati via PEC.
Chiaramente tali disposizioni riguardano solo i destinatari che per legge sono obbligati ad avere un indirizzo PEC, quindi anche TUTTE LE IMPRESE DI TRASPORTO, ma non gli autisti dipendenti delle stesse ditte. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
Per quanto attiene i termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata, si indica come gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati al trasgressore nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
La data di notifica corrisponderà a quando l’atto risulterà inviato alla casella di posta del destinatario, indipendentemente dalla lettura dello stesso o dal fatto che un soggetto consulti o meno la propria PEC.
Qualora la notificazione mediante PEC degli atti non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
Naturalmente, specifica il decreto pubblicato ieri, qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
Considerato che i termini per impugnare il verbale sono molto ristretti – 30 giorni dalla notifica – e che dopo 60 giorni l’importo delle sanzioni pecuniarie previste nei verbali si raddoppia in automatico, invito a consultare la PEC il più volte possibile e comunque almeno una volta alla settimana.
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