Finalmente è nota la rilevanza ai fini fiscali della comunicazione dei dati all’Enea per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili come disciplinati dall’articolo 16-bis del TUIR.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate, in linea con il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha reso noto con la risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E che il mancato o tardivo invio della comunicazione all’ENEA, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini la perdita del diritto a fruire della detrazione fiscale connessa ai predetti interventi di ristrutturazione, né tanto meno è prevista l’applicazione di alcuna sanzione laddove non si provveda a tale adempimento.
Tale posizione, sostenuta dalla CNA in occasione della fitta interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate (cfr. Notizia 22 febbraio 2019), deriva dalla lettura della disposizione recata dall’articolo 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013, comma aggiunto in sede di legge di Bilancio 2018, che ha previsto l’invio telematico all’ENEA dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia in analogia agli interventi di riqualificazione energetica.
Non si evince, infatti, dalla lettura della norma citata la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, né tanto meno dall’articolo 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 che reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione tra i quali appunto non rientra la comunicazione dei dati all’Enea.
Resta fermo l’obbligo dell’invio telematico dei dati all’Enea per gli interventi di ristrutturazione edilizia al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione dei predetti interventi.
IL TESTO COMPLETO DELLA RISOLUZIONE
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