Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 2018 con il nome di decreto “Dignità” che è entrato in vigore il 14 luglio 2018 porta con sé una serie di modifiche che riguardano la normativa dei rapporti di lavoro. Il Decreto legge verrà presentato alle Camere per la successiva conversione in legge, con possibili modifiche, che sarà nostra cura comunicarvi.
Di seguito si illustrano le principali novità:
- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Si riduce la durata massima del contratto a termine, che passa dagli attuali 36 mesi a 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi. Il numero di proroghe ammesse è ridotto da 5 a 4, inoltre in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato il contributo dell’1,4% destinato al finanziamento della Naspi viene aumentato dello 0,50%.
I contratti di durata iniziale superiore ai 12 mesi, le proroghe che superano i 12 mesi di durata e ogni rinnovo successivo al primo contratto, sono ammessi solo in presenza di una delle seguenti condizioni da indicare per iscritto:
- esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
I contratti a tempo determinato per le attività stagionali potranno essere prorogati o rinnovati liberamente, senza dover indicare la causale.
Le nuove disposizioni trovano applicazione per i contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, e nei casi di proroghe e rinnovo anche ai contratti in corso all’entrata in vigore del nuovo decreto.
- INDENNITA’ LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Viene innalzato l’indennizzo riconosciuto ai lavoratori nel caso in cui il Giudice accerti l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. L’indennità è aumentata da 4 a 6 mensilità minime e da 24 a 36 mensilità massime.
- SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Sono estese al lavoro somministrato le regole previste per il contratto a termine (durata massima, causali, numero di proroghe, e costi più elevati per i rinnovi). Rimangono non applicabili alla somministrazione a tempo determinato i limiti numerici del 20% dell’organico e il diritto di precedenza nelle assunzioni, previsti per i contratti a termine.
- DELOCALIZZAZIONI
Per le aziende che ricevono aiuti di Stato che, delocalizzano le attività prima che siano trascorsi 5 anni dalla fine degli investimenti agevolati, saranno previste sanzioni da 2 a 4 volte il beneficio ricevuto, oltre alla restituzione del beneficio con interessi pari al Tasso di riferimento maggiorato di 5 punti. Viene inoltre previsto il recupero dei benefici anche nel caso avvengano riduzioni dei livelli occupazionali, salvo i casi di giustificato motivo oggettivo, nei 5 anni successivi alla concessione di aiuti di Stato.
I nostri Uffici Paghe sono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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