Obbligo Pagamento Tracciato Delle Retribuzioni dal 1° luglio 2018
La legge n°205/2017 (Legge di Bilancio 2018) all’articolo 1, commi 910-914, ha previsto dal 1° luglio 2018 il divieto di pagamento dello stipendio in contanti. I datori di lavoro e i committenti potranno pagare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e i compensi dei collaboratori coordinati continuativi, compresi eventuali acconti/anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili.
Il pagamento della busta paga disposto dal 01/07/2018 in poi, potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: -bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore; -altri strumenti di pagamento elettronici; – pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; -tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante, in quanto dal 1° luglio 2018 la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso. La norma prevede che il divieto di pagare in contanti la busta paga vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile ai: contratti a tempo pieno e part-time; rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato; contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente o a chiamata; soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati. La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co). La legge prevede invece che il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti), nel caso di pagamento di compensi per tirocini e borse di studio e per – le prestazioni occasionali di lavoro autonomo (ex art.2222 c.c.). Si può ritenere che siano esclusi dal nuovo obbligo, anche i rimborsi spese, purché adeguatamente rendicontati, in quanto non riconducibili al concetto di retribuzione, ma in attesa di chiarimenti in merito, anche per tali somme è consigliabile applicare le nuove regole per la tracciabilità del pagamento.
Il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Prestazioni di lavoro occasionale – rimborso somme versate e non utilizzate
Gli utilizzatori di prestazioni occasionali di lavoro possono ora chiedere il rimborso delle somme versate per alimentare il “portafoglio virtuale” ma non utilizzate. L’INPS ha comunicato con il messaggio n.2121 del 25 maggio 2018 di aver rilasciato nell’ambito della piattaforma di gestione delle prestazioni occasionali un’apposita funzione che consente di inoltrare una istanza telematica per il rimborso. A tale proposito l’Istituto precisa che possono essere rimborsate solo le somme effettivamente versate. Non sono pertanto rimborsabili le somme di cui si ha la titolarità in portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus, quali ad esempio il “bonus baby sitting”. Diversamente da quanto avveniva in riferimento ai “Buoni lavoro” abrogati, non è previsto un termine ultimo di scadenza entro il quale le somme versate possono essere chieste in rimborso.
CIGS – assegno di ricollocazione per la gestione del personale in esubero
I lavoratori indicati nel piano di ricollocazione, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, possono richiedere l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione. La circolare congiunta Anpal – Ministero del Lavoro del 7/6/2018 ha definito i criteri e le modalità di accesso all’assegno di ricollocazione. In particolare, è previsto che: l’accordo con cui è definito il piano di ricollocazione risulti conforme al modello allegato alla circolare congiunta; l’accordo di ricollocazione possa essere, fino al 30/9/2018, distinto e successivo al verbale di conciliazione sottoscritto per il ricorso alla Cigs, per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale; l’accordo di ricollocazione sia trasmesso all’Anpal a cura del datore di lavoro entro sette giorni dalla stipula.
Il ricorso all’assegno di ricollocazione è escluso in caso di stipula dei Contratti di solidarietà.
Il datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui fruisce dell’assegno di ricollocazione, inteso come servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, ha diritto all’esonero contributivo in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e contributi all’Inail) nel limite massimo di 4.030 euro su base annua.
Riferimento: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare n. 11 del 7/6/2018; ANPAL circolare n. 2 del 8/6/2018
Collocamento obbligatorio – ripartito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’anno 2018
È stato pubblicato in data 5 giugno 2018 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, il decreto Interministeriale di attribuzione, per l’anno 2018, delle risorse economiche in dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Il decreto prevede l’attribuzione all’INPS delle seguenti risorse per la corresponsione degli incentivi in caso di assunzione di lavoratori con disabilità: – 20.000.000 Euro, stanziamento annuale, predisposto a decorrere dall’anno 2016;
– 7.597.991,84 Euro, somme versate dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, c. 4, L. n. 68/1999), con riferimento agli esoneri relativi all’anno 2017; – 1.567.070,00 Euro, per l’annualità 2018.
Si ricorda, in proposito, che l’incentivo per le assunzioni di lavoratori con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, viene riconosciuto al datore di lavoro dall’INPS, in base all’ordine cronologico di presentazione di specifica domanda telematica, mediante portale INPS, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e la fruizione dell’incentivo autorizzato potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
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