Si tratta di importanti disposizioni a sostegno delle imprese artigiane e dei lavoratori per completare il sistema di protezione sociale che le parti hanno definito contrattualmente.
Tale sistema, fra l'altro, consente alle imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'accordo di avvalersi di strumenti per il sostegno al reddito e per la sicurezza sui luoghi di lavoro maggiormente adeguati alle proprie necessità ed a costi sostenibili.
L'attuazione dell'accordo interconfederale fa sì che dal 1° gennaio 2011 l'adesione alla bilateralità per tutte le ditte avvenga mediante il versamento di una quota di 125 euro all'anno per dipendente. Tale importo dovrà essere versato tramite F24, in 12 quote mensili di 10,42 euro ciascuna, all'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato (EBNA). Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino a 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
Questo importo è dovuto da tutte le imprese artigiane e non che applicano i CCNL Artigiani, che dovranno versare la quota sopra citata e questo ad eccezione dei settori Autotrasporto (salvo diverse disposizioni derivanti dalla positiva conclusione della vertenza di rinnovo CCNL) ed Edilizia.
Ricordiamo che l'adesione alla bilateralità ed il versamento dei contributi secondo le regole stabilite dall'ente bilaterale competente territorialmente (in Emilia-Romagna, l'EBER) consentono di accedere a:
- la copertura delle prestazioni economiche per i lavoratori durante i periodi di sospensione, sia con l'integrazione di disoccupazione sia nei periodi specifici in cui essa non è prevista e questo nella nostra Regione potrebbe subentrare appena saranno sottoscritte le regole di utilizzo degli ammortizzatori sociali con la Regione e le parti sociali(al momento la copertura della Regione per le imprese artigiane è sicuramente garantita sino al 31/03/2011,data entro cui dovranno essere presi gli accordi definitivi)
- la copertura delle prestazioni relative al rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- finanziamenti all'impresa a fondo perduto per adeguamenti alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- finanziamenti per la formazione degli imprenditori.
L'impresa che non aderisce al sistema bilaterale è tenuta a corrispondere a ciascun lavoratore l'importo di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità a titolo di "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (E.A.R.) .
Questo importo incide su tutti gli istituti retributivi del dipendente ad esclusione del TFR ed inoltre l'azienda dovrà comunque garantire al lavoratore analoghe prestazioni rispetto a chi aderisce alla bilateralità:
- erogando direttamente le prestazioni di sostegno al reddito nei periodi di sospensione dell'attività;
- assolvendo internamente gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e versando il corrispettivo di due ore di lavoro per dipendente ad un fondo previsto presso INAIL per il finanziamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le imprese non tenute al versamento della bilateralità,cioè le ditte aderenti alle AA.AA. che non rientrano nei campi di applicazione dei CCNL artigiani,ma che non hanno al loro interno il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ed hanno sempre monetizzato tale figura tramite l'ente bilaterale ,effettuando quindi il solo versamento della Sicurezza, possono continuare a versarlo secondo le modalità e gli importi previsti dai regolamenti EBER 2010 .
FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA
Ogni impresa è tenuta al versamento della quota di sua competenza, con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31/01/11.
Anche per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera.
Per effettuare il versamento va compilato il modello UNIEMENS (DM10) relativo al mese di gennaio 2011, utilizzando il codice W150 seguito dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." nella sezione "DATI AZIENDALI"
Le parti sociali regionali si sono riservate la possibilità di aggiornare in corso d'anno l'importo di versamento anche per rispettare le quantità previste dal D.Lgs 81/08.
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