TREGUA FISCALE 2023

Le principali novità introdotte per la tregua fiscale 2023, sono:

Definizione agevolata – Rottamazione Quater

definizione agevolata delle cartelle di pagamento per i carichi affidati all’AdeR dall’ 01/01/2000 al 30/06/2022, previa domanda che va presentata entro il 30/04/2023 utilizzando apposito modello approvato. Rientrano nella definizione i ruoli anche i carichi da accertamento esecutivo e avviso di addebito Inps.

Sono “rottamati”:

  • sanzioni,
  • interessi (anche di mora),
  • somme aggiuntive
  • aggio di riscossione.

Sono dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e di notifica della cartella.

Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?

La Rottamazione-quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Contributi dovuti alle casse professionali:

i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet

Sanzioni codice strada: la definizione opera su interessi (compresi quelli x ritardato pagamento somme).

L’ interessato deve manifestare all’AdeR la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2023.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro:

  • il numero di rate scelto in caso di pagamento dilazionato (max 18);
  • la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Entro il 30 giugno 2023 l’AdER comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento del dovuto può essere effettuato entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate.

Stralcio dei debiti fino a € 1000 affidati agli Agenti della Riscossione

È disposto l’annullamento automatico, alla data del 31/03/2023 dei debiti di importo “residuo”, all’ 01/01/2023 fino a 1.000€, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015.

Sono esclusi i debiti riscossi in proprio dagli enti creditori (Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

Regolarizzazione irregolarità formali

irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31/10/2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200€ per ciascun periodo d’imposta.

Violazioni oggetto di sanatoria errori formali
  • omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Invero, tale violazione può essere definita solo quando imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito
  • detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto
  • mancata iscrizione al VIES;
  • Omessa comunicazione proroga/risoluzione contratto di locazione con cedolare secca.

 

CNA ROMAGNA SERVIZI SRL ha predisposto un apposito servizio; per maggiori informazioni e approfondimenti, contattare i referenti del Servizio Fiscale di CNA.

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