Misure urgenti a tutela del lavoro inserite nel collegato fiscale – DL 21 ottobre 2021, n.146 – Rischio di sospensione dell’attività per violazioni in materia di sicurezza e salute
Il decreto legge in oggetto, introduce importanti novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Fra le modifiche rilevanti introdotte con questo Decreto, vi è l’inasprimento delle sanzioni tra cui l’eliminazione della previsione di “reiterazione” delle violazioni elencate nell’Allegato 1 del D.lgs. 81/2008 (mancanza di Documento di Valutazione del Rischio, Piano Operativo di Sicurezza, formazione e addestramento, ecc.).
Significa che per una qualsiasi violazione tra quelle indicate nell’Allegato 1 l’organo di controllo (Ausl, Ispettorato Nazionale del Lavoro) adotta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre all’aumento delle relative sanzioni.
L’impresa destinataria del provvedimento non potrà più contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni dell’Allegato I;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
- il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda dei diversi tipi di violazione in materia di salute e sicurezza dell’allegato I.
L’importo delle somme aggiuntive nelle ipotesi di lavoro irregolare e per violazione in materia di sicurezza è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già subito un provvedimento di sospensione.
Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’attività è punito con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Direttamente collegato a questi aspetti, vi è la modifica dell’attuale sistema di vigilanza in materia, con l’attribuzione anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che finora poteva intervenire solo nel settore dell’edilizia, della vigilanza in materia di salute e sicurezza per tutti i settori lavorativi.
I referenti del Servizio Ambiente Sicurezza di CNA ROMAGNA SERVIZI sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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