Premessa:
Per utilizzare legalmente radio e TV nei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi, alberghi, ecc ecc (quindi fuori dell’ambito familiare) occorre:
Pagare la tassa di concessione governativa
Pagare il canone di abbonamento RAI
Pagare il diritto Siae (seguirà circolare)
Pagare il diritto SCF (seguirà circolare)
RAI: abbonamento speciale canone anno 2018
Nel sito della RAI Radiotelevisione italiana www.abbonamenti.rai.it, sono stati pubblicati gli importi dovuti per il canone abbonamento RAI 2018 relativi agli abbonamenti speciali della TV e della radio.
Il pagamento annuale è da effettuare entro il 31 GENNAIO 2018.
Devono pagare il canone di abbonamento speciale, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
L’importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917. (inerenza della spesa per l’abbonamento alla produzione del reddito di esercizio)
Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni, ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente dotato di sintonizzatore, come tipicamente un televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Si riporta in allegato la tabella – elaborata dal Ministero – dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.
ESONERO PER RIVENDITORI E RIPARATORI TV:
A seguito risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2003, sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l’attività di riparazione e commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.
Pubblici esercizi – classificazione:
Il decreto che prevedeva la classificazione dei pubblici esercizi in categorie è stato abrogato già da diversi anni, per cui la valutazione se trattasi di pubblico esercizio di lusso, inquadrabile sotto la lettera B), o di prima o seconda categoria, inquadrabile sotto la lettera C), o di terza o quarta, quindi inquadrabile sotto la lettera D), deve essere effettuata dal titolare stesso, in considerazione degli arredi, del tipo di servizio, comunque dell’immagine che il cliente percepisce di tale esercizio.
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