Job Act, nuovi Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale
Entrano in vigore il 25 giugno 2015 le disposizioni contenute nei due D.lgs. di attuazione del Job Act, inerenti la disciplina organica dei contratti di lavoro, la revisione della normativa in tema di mansioni e le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro.
Pertanto a decorrere dalla suddetta data, il decreto sulla disciplina organica dei contratti di lavoro diventa la norma di riferimento per le seguenti tipologie contrattuali:
–    Tempo parziale (senza distinzione tra orizzontale, verticale o misto e con l'unica definizione di "clausole elastiche" che comprende sia la possibilità di modificare la collocazione temporale della prestazione sia di aumentarne la durata);
–    Intermittente;
–    Tempo determinato – nel quale il computo della durata massima di 36 mesi va ora fatto sommando i rapporti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria e non più solo equivalenti mentre è stato confermato l'attuale regime sanzionatorio in caso di superamento dei limiti numerici, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa);
–    Somministrazione di lavoro;
–    Apprendistato;
–    Lavoro accessorio –  buoni lavoro, con divieto di utilizzo negli appalti ed obbligo, per i soli committenti imprenditori o professionisti, di acquisto esclusivamente telematico e comunicazione preventiva alla DTL competente con modalità telematica, ivi compresi sms o posta elettronica, fermo restando quella dovuta all'Inps.
Dal 25 giugno 2015 non è inoltre più possibile stipulare nuovi Contratti di Collaborazione a Progetto o contratti di Associazione in Partecipazione con apporto di lavoro nel caso in cui l'associato sia una persona fisica. I rapporti già in essere in entrambe le fattispecie, potranno invece continuare fino alla loro cessazione. Anche le limitazioni introdotte dalla riforma Fornero ai rapporti con titolari di partita IVA continueranno ad applicarsi solo per i contratti già in essere.
E' invece ancora possibile ricorrere alla normali Co.co.co. (art.409 c.p.c.), che a decorrere dal 1 gennaio 2016 non dovranno concretizzarsi in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, pena la loro trasformazione in rapporti di lavoro subordinato.
Sempre dal 1 gennaio 2016 sarà possibile assumere a tempo indeterminato i soggetti con cui sono intercorsi rapporti contrattuali di tale genere, beneficiando dell'estinzione degli illeciti connessi all'eventuale erronea qualificazione del rapporto pregresso

Dal 1° luglio in vigore il DURC on line.
Dal 1° luglio 2015 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) potrà essere richiesto dai soggetti abilitati ovvero, previo delega dell'impresa o del lavoratore autonomo, da chiunque ne abbia interesse, attraverso l'appositaprocedura on-line, che consentirà di verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle casse Edili per le imprese edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Lo prevede il Decreto interministeriale emanato in attuazione della delega prevista dal "Pacchetto lavoro" del 2014.
La verifica della regolarità riguarderà i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa, oltre ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata la verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Il documento generato dall'esito positivo della verifica sostituirà ad ogni effetto il DURC previsto:
–    per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere (es. DURC interno), compresi i benefìci e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti ;
–    nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
–    per il rilascio dell'attestazione SOA.
Il documento sarà valido per 120 giorni dalla data di acquisizione e potrà essere liberamente consultato tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse Edili nei rispettivi siti internet.
In via transitoria, e comunque non oltre il 1 gennaio 2017, resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto ai fini della certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché per altri fini particolari specificati nel decreto stesso.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, all'interessato o al soggetto da esso delegato sarà trasmesso -tramite PEC -, l'invito a regolarizzare entro 15 giorni.
Si raccomanda il presidio della posta elettronica certificata e la risposta tempestiva alle richieste inviate dall'Ente, poiché il tempo concesso per la regolarizzazione è tassativamente da rispettare.
Ai fini del rilascio del DURC la procedura terrà comunque conto delle regolarizzazioni effettuate oltre il suddetto termine purché entro il trentesimo giorno successivo a quello della notifica.
Seguiranno approfondimenti, anche in relazione alle indicazioni operative degli istituti preposti.

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