Di seguito le principali disposizioni fiscali contenute nella recente Legge di Bilancio.
I nostri uffici sono a disposizione per tutte le informazioni. (elenco sedi)

 

ECOBONUS

  • Proroga della detrazione “maggiorata” del 65% alle spese sostenute fino al 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017) sulle singole unità immobiliari e conferma della scadenza del 31/12/2021 per quelle eseguite sulle parti comuni di edifici;
  • eccezione per le spese relative a:
  1. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  2. schermature solari
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg.UE n.811/2013

che godranno, a decorrere dal 1°/01/2018, di una detrazione “depotenziata” del 50%   .

 

Stessa misura inferiore spetterà alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

 

– dal 1/01/2018 nuovi interventi detraibili al 65%, consistenti nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

  1. impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
  2. B. impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  3. C. generatori d’aria calda a condensazione;

 

– solo per il 2018 è detraibile al 65% anche l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, ma solo in presenza di un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;

– nuova detrazione “ultra-maggiorata” all’80 – 85% per interventi su parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente a ridurre il rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici (solo per zone sismiche 1-2-3);

– estensione della facoltà di cedere l’ecobonus anche da parte di soggetti incapienti in riferimento a spese relative a interventi su singole unità immobiliari e non solo, quindi, in riferimento alle parti comuni di edifici condominiali;

– estensione, a certe condizioni, dell’ecobonus agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), agli enti aventi le medesime finalità sociali e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

– rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed altri Ministeri, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per l’aggiornamento dei requisiti tecnici, dei massimali di costo e di tutte le procedure necessari per accedere all’agevolazione. Fintanto che tali decreti non saranno emanati restano in vigore i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 19/02/2007 e dell’11/03/2008.

 

BONUS RISTRUTTURAZIONE

Viene prorogata la detrazione “maggiorata” del 50% alle spese sostenute fino al 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017).

Inoltre, il bonus spetterà, a determinate condizioni ma solo in riferimento al sisma-bonus, anche agli Istituti autonomi per le case popolari, agli enti aventi le medesime finalità sociali e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

 

BONUS MOBILI

Viene prorogata la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) alle relative spese sostenute entro il 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017), a condizione che l’intervento principale cui si “aggancia” il bonus mobili sia iniziato dal 1/01/2017 (in luogo del 1/01/2016).

 

BONUS VERDE o GREEN-BONUS

Viene introdotta per il 2018 la detrazione del 36% da ripartire in 10 quote annue di pari importo, entro un tetto massimo di spesa detraibile di 5.000 euro, per le opere di sistemazione a verde, di realizzazione di coperture a verde, giardini pensili, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi su edifici esistenti. Sono incluse le relative spese di progettazione e di manutenzione.

Il nuovo bonus compete sia in riferimento a opere su singole unità immobiliari che relative a parti comuni condominiali. E’ necessario che il pagamento delle spese avvenga con sistemi tracciabili.

 

CEDOLARE SECCA

Viene prorogata di 2 anni, fino al 2019, la riduzione al 10% della cedolare secca.

 

DETRAZIONE CANONI ALLOGGI UNIVERSITARI

La detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari per studenti fuori sede spetta quindi, di norma, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune distante almeno 100 km e comunque in una provincia diversa.

Solo per gli anni 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

 

ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO

Prevista la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione spetta nella misura del 19% per un importo delle spese non superiore a 250 euro annui, anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

E’ previsto che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente

 

SUPER – IPER AMMORTAMENTI

E’ disposta la proroga al 31 dicembre 2018 dell’agevolazione del super ammortamento, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati da imprese e esercenti arti e professioni.

Le novità introdotte in relazione alla disciplina del super ammortamento prevedono che:

– la maggiorazione del valore dei beni materiali strumentali, ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria, diventi pari al 30% in luogo del 40%;

– l’esclusione dal super ammortamento sia ulteriormente estesa anche ai veicoli con strumentalità esclusiva, quali auto in utilizzo presso noleggiatori, scuole guide e taxisti, che sino all’esercizio 2017 risultavano oggetto dell’agevolazione in commento (mezzi di trasporto disciplinati dall’art.164 comma 1 del TUIR). Restano, quindi, nell’ambito oggettivo dell’agevolazione i veicoli non richiamati dall’art. 164 quali, ad esempio, autocarri e motocarri, autoveicoli per uso speciale, autotreni e trattori stradali, autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, ecc;

l’estensione dell’agevolazione riguardi anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, in presenza di ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018, e qualora entro il medesimo termine temporale sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. La ricorrenza congiunta delle predette condizioni, legittima l’agevolazione a decorrere dall’esercizio 2019

 

Viene prorogato al 2018 l’iper-ammortamento, con la maggiorazione nella misura del 150%, per gli investimenti effettuati nel 2018, in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” (beni inclusi nell’allegato A) della Legge 232/2016).

Inoltre l’agevolazione risulta estendibile anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, in presenza di ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e qualora entro il medesimo termine intervenga il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

E’ prevista la proroga al 31 dicembre 2018 del super ammortamento nella misura del E40%, per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software (allegato B) della legge 232/2016). Tale allegato è stato integrato, durante l’iter di approvazione del disegno di legge, con effetto dal 1° gennaio 2018, al fine di agevolare sistemi di gestione per l’e-commerce e servizi digitali, con le seguenti voci aggiuntive:

– sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

– software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

– software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività’ di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

INCREMENTO SOGLIE REDDITUALI “BONUS 80 EURO”

Vengono incrementate le soglie reddituali utili per la determinazione del “Bonus Renzi”.

Sono introdotti i valori di 24.600 euro e 26.600 euro, in luogo di 24.000 euro e 26.000 euro.

Resta fermo l’ammontare del bonus (euro 960 annuo)


LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO PER FIGLI A CARICO

Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840,51 euro a 4.000 euro limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a decorrere dal 1/1/2019.

Resta invariato il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.


INNALZAMENTO DELLA FRANCHIGIA PER I “COMPENSI SPORTIVI”

Portato a 10.000 euro (da 7.500), il limite entro cui le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi, ricompresi tra i “redditi diversi” di cui all’art.67 lett. m) del DPR. 917/1986 non concorrono a formare il reddito imponibile

 

DETRAZIONE PREMI ASSICURATIVI EVENTI CALAMITOSI

E’ prevista l’attribuzione della detrazione Irpef del 19% a fronte del pagamento di premi per polizze di assicurazione riguardanti rischi derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie riguardanti le unità immobiliari ad “uso abitativo”.

Non si applica per le polizze già stipulate prima del 1° gennaio 2018.

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE DELLA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Nell’ambito delle misure di contrasto alle frodi IVA sui carburanti, è stata introdotto, durante l’iter di conversione in legge, l’obbligo di emissione della fattura elettronica utilizzando

il sistema di interscambio per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di soggetti passivi IVA a decorrere dal 1° luglio 2018. E’ contemporaneamente abrogata la scheda carburante.

Per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi permarrà, da tale data, solo per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Tuttavia, sempre dal 1° luglio 2018 decorre per questi soggetti l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti alle cessioni di benzina e gasolio per motori.

Sono introdotte modifiche al trattamento fiscale degli acquisti di carburante effettuati dal 1° luglio 2018 per i quali viene disposto che:

– le spese sono deducibili, nel rispetto delle limitazioni di cui all’art. 164 TUIR, solo se gli acquisti sono effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate;

– l’IVA è detraibile, nella stessa misura prevista per l’acquisto del veicolo, natante, aeromobile ma è previsto che l’effettuazione dell’operazione sia provata dal pagamento tramite carte di credito, di debito o prepagate o da altro mezzo individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018 tramite sistemi di pagamenti elettronici mediante carte di credito. Il beneficio è fruibile, nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis, esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 DLgs 241/1997.

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Vengono riaperti i termini previsti dal DL 282/2002 per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, da società semplici e società ed enti ad essi equiparate.

Entro il 30 giugno 2018 deve risultare effettuato il giuramento della perizia ed il versamento almeno della prima rata dell’imposta sostitutiva.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è individuata nell’unica misura dell’8% per la rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate.

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30/6/2018 (30/6/2019-30/6/2020), sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo

 

ENTRATA IN VIGORE 

La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1.01.2018

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