Il dubbio sulla possibilità di cumulo era emerso sulla stampa specialistica a seguito della Circolare n. 21 della stessa Ragioneria dello Stato datata 14 ottobre 2021, che disponendo le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR recava altresì l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione come previsto dal Regolamento Europeo 2021/241.
A fugare ogni dubbio in merito è intervenuta la Circolare N. 33 della Ragioneria dello Stato datata 31/12/2021 dove viene sancito che doppio finanziamento e cumulo sono principi distinti diversi fra loro: doppio finanziamento è vietato, cumulo è consentito.
Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
La possibilità di cumulo invece si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.
Quest’ultima fattispecie (cumulo) è prevista e consentita nell’ambito del PNRR.
Qui di seguito potete leggere e scaricare il testo integrale della Circolare n. 33 della Ragioneria dello Stato
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