Al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo, il Ministero del lavoro ha fornito (Lettera circolare prot. 25/I/8906 del 4.07.07) le seguenti istruzioni al personale ispettivo riguardo alle modalità di applicazione della cosidetta “maxisanzione per lavoro nero” di cui all’art.36 bis, comma 7, D.L. n. 223 del 2006 .
Si rammenta che tale sanzione è composta da:
– una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
– sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore per un importo non inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
La sanzione viene comminata in caso di “’impiego” di qualunque tipologia di lavoratore (dipendente, autonomo, collaboratore) a qualunque titolo e per qualsiasi ragione non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare (omessa comunicazione di assunzione, omessa consegna della relativa dichiarazione, omessa denuncia all’INAIL del codice fiscale ecc.).
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI:
Qualora il personale ispettivo riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
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