Le nuove norme stabiliscono infatti che i lavoratori possono consegnare al datore di lavoro il proprio certificato verde così da evitare i controlli fino alla scadenza del documento.
Inoltre le imprese fino a 15 dipendenti potranno rinnovare fino al prossimo 15 dicembre i contratti di sostituzione dei lavoratori sprovvisti di green pass per i quali l’impresa può disporre la sospensione.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 20 novembre 2021 la legge n. 165/2021 di conversione del decreto n. 127/2021 che riguarda il green pass nei luoghi di lavoro
La legge di conversione apporta modifiche al testo del decreto legge, di cui alcune rendono più semplice l’attività di verifica del possesso del certificato verde che deve essere posseduto da chi intende accedere ai luoghi di lavoro.
Verifiche sul green pass
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del possesso del Green Pass, i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19
I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Il green pass dovrà essere consegnato in busta chiusa, se cartaceo, al soggetto autorizzato al trattamento e la copia (in formato cartaceo o digitale) dovrà essere conservata secondo le misure tecniche idonee previste da normativa (sez. 2 Sicurezza dei dati personali Artt..32 – 34 del GDPR). Sarà necessario aggiornare la documentazione privacy: al dipendente che consegnerà spontaneamente copia della certificazione dovrà essere rilasciata un’informativa; occorrerà aggiornare il registro dei trattamenti con il nuovo trattamento posto in essere.
Un’ulteriore precisazione riguarda i lavoratori in somministrazione, per i quali la verifica del rispetto delle prescrizioni in commento compete all’utilizzatore. Al somministratore compete l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.
Scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa
Viene recepita nel testo di legge quella che era una interpretazione contenuta in una Faq governativa, con la previsione che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti
Una modifica al comma 7 dell’art. 3, chiarisce che i 10 giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti possono sostituire, trascorsi 5 giorni dall’assenza, il lavoratore sospeso perché privo di certificato verde, sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Per informazioni potete contattare i consulenti dei servizi Privacy e Paghe di CNA ROMAGNA SERVIZI, presso la vostra sede CNA di riferimento.
Richiedi informazioni verrai contattato nel piu’ breve tempo possibile