L’INPS, con circolare 24 novembre 2020, n. 133 ha fornito le istruzioni operative relative agli esoneri introdotti dal Decreto Legge n.104 del 14 agosto, a favore delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato e trasformazione di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 15 agosto -31 dicembre dell’anno 2020 e alle assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate nel medesimo periodo.
L’art. 6 del Decreto ha previsto, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, intermittenti e di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.
Mentre l’articolo 7 del medesimo decreto prevede un esonero contributivo a favore delle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali la durata dell’agevolazione è di tre mensilità.
Inoltre lo stesso Istituto con due recenti messaggi ha fornito anche le istruzioni per applicare l’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del D.L. 104/2020 a favore dei datori di lavoro che non si avvalgono delle settimane di cassa integrazione -causale Covid-19 – concesse secondo la normativa dello stesso decreto 104/20. L’applicazione del beneficio era subordinata all’autorizzazione della Commissione dell’Unione Europea che è stata rilasciata con decisione del 10.11.2020. Conseguentemente l’esonero è diventato operativo.
Possono beneficiare di tale esonero i datori di lavoro privati – non agricoli – che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli strumenti di integrazione salariale (Cigo, Assegno ordinario e Cigderoga, Fsba) previsti dal d.l. n. 18/2020. L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione ad un numero di ore doppie rispetto a quelle di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero è fruibile per un periodo massimo di quattro mesi, dal mese di competenza agosto a dicembre, non può superare, per ogni singolo mese di fruizione, l’ammontare dei contributi dovuti, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Tenuto conto della tardività della sua operatività sarà possibile eventualmente recuperare eventuali quote in eccedenza anche sui mesi arretrati.
Nel corso del periodo di fruizione dell’esonero opera il divieto di licenziamenti. La violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di accesso alle integrazioni salariali. Non è invece precluso il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari con causale diversa da Covid-19.
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