Versamento Irap: Non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto, dai contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente
Credito d’imposta locazioni: Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili a uso non abitativo destinati all’esercizio dell’attività
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico: Per le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, detrazione del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.
In luogo della detrazione possibilità di optare :
- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
- per la trasformazione in credito d’imposta con possibilità di cessione a terzi
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19
Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione: E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori e utenti
Proroga dei termini di versamento: I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione ovvero fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre
Trasmissione telematica dei corrispettivi: Viene prorogato fino al 1 gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1 luglio 2020 di un registratore telematico. Resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri Iva e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Lotteria degli scontrini: E’ differita al 1 gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”
Pagamento avvisi bonari: Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, relativi alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54/bis del DPR 633/72.
I medesimi pagamenti sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020
Notifica avvisi di accertamento – proroga dei termini: Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021