Con specifico Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni, da utilizzare per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Nel dettaglio, la Comunicazione riguarda i seguenti bonus:
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese dicembre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
- i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (da utilizzarsi entro giugno 2023).
Non devono pertanto essere inseriti nella Comunicazione i crediti per energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2022 che dovevano essere utilizzati entro il 31/12/2022.
La Comunicazione:
- deve essere inviata nella finestra temporale che va dal 16 febbraio al 16 marzo 2023,
- dovrà essere unica e valida per l’intero ammontare del bonus maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato; conseguentemente, Comunicazioni successive saranno scartate, tranne i casi di annullamento.
La Comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui:
- il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24,
- l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
Il provvedimento chiarisce che, il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Quindi a far data dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.
Srvizio Fiscale – CNA ROMAGNA SERVIZI