Ad ottobre entrano in vigore i decreti che portano a compimento quanto previsto all’art. 46 comma 3 del DLgs 81/08 e riscrivono le regole e le attività obbligatorie per la prevenzione incendi.
I decreti sono appunto tre:
- DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, decreto in vigore a partire dal 04 ottobre 2022
- DM 03/09/2021 Criteri generali per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, decreto che andrà in vigore a partire dal 29 ottobre 2022.
In pratica a partire dal 29 ottobre 2022 andrà in pensione il D.M. 10 marzo 1998 che indicava tutte le regole tecniche in materia antincendio.
I punti principali risultano essere:
- Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio e fornire ai propri lavoratori le informazioni sulle azioni da attuare in presenza di incendio (cartello)
- Il datore di lavoro, nei luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori, oppure luoghi aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 persone, oppure luoghi di lavoro con obbligo di controllo antincendio (Certificato Prevenzione Incendi) è tenuto a predisporre il PEE – Piano di Emergenza ed Evacuazione che tenga conto dei fattori di rischio incendio presenti nella propria attività
- Per i luoghi di lavoro dove non è obbligatorio la predisposizione del PEE – Piano di Emergenza ed Evacuazione, il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, tali misure devono risultare nel Documento di Valutazione dei Rischi
- La formazione degli addetti antincendio deve essere ripetuta con una periodicità almeno quinquennale come stabilito dal Decreto e tale formazione deve essere in presenza.
- Se alla data dell’entrata in vigore del DM (04/10/2022) sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima attività formativa, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato effettuando il corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
- I corsi possono essere effettuati, oltre che dal Comando dei Vigili del Fuoco, anche da soggetti/docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso.
I consulenti del Servizio Sicurezza di CNA ROMAGNA SERVIZI SRL sono a vostra disposizione per ogni informazione in merito.
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