Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle normative inerenti al lavoro.

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CNA RICCIONE        0541 601273 – riccione@cnarimini.it
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CNA MISANO           0541 613109 – misano@cnarimini.it
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CNA SANTAR.LO     0541 625656 – santarcangelo@cnarimini.it
CNA VERUCCHIO      0541 678013 – verucchio@cnarimini.it
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T.F.R. in busta paga (Qu.I.R.) – in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo
Il nuovo istituto retributivo (denominato Qu.I.R ossia "quota integrativa della retribuzione") è stato introdotto in via sperimentale dalla legge di stabilità per il 2015. La legge ha delegato la definizione degli aspetti più operativi a un successivo decreto. Sulla Gazzetta Ufficiale del 19/3/2015 è stato pubblicato il Dpcm 29/2015 che  entra in vigore dal 3 aprile.
Il decreto fornisce una puntuale definizione dei soggetti destinatari e della misura del TFR da liquidare, specifica la modalità di comunicazione della scelta da parte del lavoratore e la decorrenza degli effetti dell'istanza sulla busta paga, nonché le modalità di accesso da parte del datore di lavoro al finanziamento assistito da garanzia dello Stato.
La procedura di liquidazione della Qu.I.R. è subordinata alla presentazione da parte del lavoratore di un'apposita istanza d'accesso formalizzata per iscritto. A tal fine, il decreto ha predisposto un modello (Allegato A). Se il datore di lavoro accerta che il lavoratore possiede i requisiti per fruire della Qu.I.R., l'istanza è efficace e l'erogazione del TFR in busta paga diviene operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza.
I datori di lavoro che per acquisire la provvista finanziaria necessaria alla liquidazione della Qu.I.R. accedono al finanziamento corrispondono la Qu.I.R. maturata dal dipendente con un differimento di tre mesi.

T.F.R. in busta paga (Qu.I.R.) – accordo quadro ABI-Ministeri
Il Ministero dell'Economia ha pubblicato il 25/3/2015 sul proprio portale l'accordo-quadro che regolamenta l'erogazione del finanziamento ai datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all'erogazione mensile del TFR in busta paga ai dipendenti. Come previsto dalla normativa, l'accordo quadro è stato siglato tra i Ministeri dell'economia e del lavoro e l'ABI.
L'accordo include delle linee guida per la redazione dei contratti di finanziamento . Le linee guida specificano i contenuti obbligatori, cui le parti (datori di lavoro e banche) dovranno attenersi nella predisposizione del contratto di finanziamento, nonché un'elencazione meramente indicativa delle principali previsioni da includere.
Le banche che intendono aderire all'accordo quadro devono comunicare tale scelta ad ABI e renderla operativa entro 30 giorni dalla data di adesione. ABI pubblicherà l'elenco delle banche aderenti sul proprio portale.
Le banche potranno offrire ai datori di lavoro condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo-quadro, ad esempio un tasso d'interesse inferiore a quello previsto per la rivalutazione del TFR.

DURC per lavori edili tra privati – Ufficiale la riduzione a 90 giorni del periodo di validità
La validità del DURC rilasciato in relazione a "lavori edili per soggetti privati" dal 1° gennaio 2015, è di 90 giorni. L'estensione del periodo di validità a 120 giorni ha infatti avuto effetto solo fino al 31 dicembre 2014. E' questo il chiarimento che il Ministero del lavoro ha fornito cn nota del 5 marzo all'INPS, all'INAIL e alla CNCE che avevano avanzato specifiche richieste di chiarimento in proposito. L'applicativo per il rilascio del DURC è stato pertanto aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei certificati relativi ai lavori privati in edilizia che recano ora in calce la seguente dicitura:"Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione".

INAIL – requisiti per l'assicurabilità del socio amministratore unico
L’istituto con nota prot. 1501 del 27 febbraio ha precisato che il socio amministratore unico addetto a prestazioni di carattere amministrativo è soggetto all'obbligo assicurativo all'INAIL, in quanto socio, se svolge la propria attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società stessa con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. Quando cioè si verifica la cosidetta "dipendenza funzionale". Concetto che la giurisprudenza ha coniato per identificare il particolare rapporto di collaborazione tecnica che deve crearsi fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi. Non è richiesta a tale fine l'esistenza di uno specifico rapporto di lavoro subordinato.

Contributo addizionale CIG – istituita la causale "RCAD"
E’ stato istituito dall'Agenzia delle Entrate il codice causale "RCAD" per il versamento del contributo addizionale calcolato sull'ammontare lordo delle prestazioni di integrazioni salariale. Il codice  causale è utilizzabile per il versamento, con modello F24, del contributo addizionale nei casi di pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto direttamente a favore del personale dipendente del datore di lavoro sospeso o ad "orario ridotto".
Nell'ambito della propria attività di recupero, l'ammontare del contributo addizionale è calcolato dall'Istituto e successivamente notificato al datore di lavoro con specifica nota di addebito.

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti – pubblicato in G.U. il testo del provvedimento legislativo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, con le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il Decreto legislativo è entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione e quindi il 7 marzo 2015.
Le nuove disposizioni hanno introdotto una diversa disciplina in materia di licenziamenti illegittimi che si applica ai nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati dal 7 marzo 2015 in poi, e ai contratti a tempo determinato e ai rapporti di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore della norma e trasformati in rapporti a tempo indeterminato dopo tale data.
Ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati fino al 6 marzo 2015 continua a trovare applicazione la disciplina sui licenziamenti illegittimi prevista dall'art. 18 Legge n. 300/1970 e dall'art. 8 della legge n. 604/1966, come modificata dalla Legge n. 108/1990.

Naspi e ammortizzatori – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto Legislativo n.22 del 4 marzo 2015, con le novità in materia di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria (Naspi, Dis-Coll e ASDI) e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

INAIL – prorogato al primo giorno lavorativo successivo il termine di scadenza per le variazioni/cessazioni che cade di sabato.
L'INAIL con la nota prot.1550 del 2 marzo 2015 ha chiarito che qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per comunicare la variazione o la cessazione della posizione assicurativa scada il sabato, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (es. lunedì). Ciò analogamente a quanto avviene se il termine finale cade in un giorno festivo.

Contratti di solidarietà tipo "A" – anno 2015: prorogato il finanziamento dell'incremento del 10% al trattamento base
E’ stato prorogato, per l'anno 2015, in misura pari a 50 milioni di euro il finanziamento al Contratto di solidarietà di tipo "A". In particolare, la proroga attiene alla disposizione legislativa con la quale annualmente viene disposto l'incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori convolti dal CDS di tipo "A" riferito alla aziende destinatarie della Cigs. La proroga è stata inserita, in sede di conversione in legge del decreto legge cosiddetto "Milleproroghe". L'incremento del 10% aggiuntivo al trattamento base del 60% è corrisposto dall'INPS a compensazione del trattamento retributivo perso in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori convolti nel programma di solidarietà. Pertanto, il trattamento integrativo spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è pari al 70% della retribuzione persa.

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