Divieto di pagamento in contanti della retribuzione – sanzionabile il datore di lavoro che paga in contanti il dipendente richiedente asilo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n.5293 del 5 giugno 2019 ha chiarito che il datore di lavoro che abbia corrisposto la retribuzione in contanti ai propri lavoratori dipendenti richiedenti asilo, in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno, è passibile dell’applicazione della sanzione prevista per l’inosservanza dell’obbligo di pagamento della retribuzione solo attraverso strumenti tracciabili. Ciò in quanto gli istituti bancari potranno procedere all’apertura di conti correnti intestati ai cittadini extracomunitari anche in base al permesso di soggiorno provvisorio ed al codice fiscale, ancorché solo numerico, agli stessi rilasciati. Si rammenta che in questi casi il datore di lavoro inadempiente viene sanzionato con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro per ogni periodo di erogazione della retribuzione, indipendentemente dal numero di lavoratori interessati.
Lavoratori italiani all’estero – nuove modalità di richiesta telematica del documento portatile A1
L’Inps con la pubblicazione della circolare 11 giugno 2019, n. 86 ha comunicato di avere realizzato una nuova procedura per presentare le richieste di rilascio del documento portatile A1, con la finalità di informatizzarne la procedura di emissione. Dal 1° settembre 2019, le domande di rilascio del documento portatile A1, per le quali è prevista la presentazione da parte dei datori di lavoro o degli intermediari (es. richieste relative a lavoratori dipendenti per distacco), devono essere presentate all’Inps esclusivamente in via telematica tramite il seguente percorso: dal sito internet www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE). Fino al 31 agosto 2019, è previsto un periodo transitorio, durante il quale è possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico. Per le tipologie di richieste per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, al momento, la presentazione della richiesta deve avvenire con le modalità in uso (es. lavoratori autonomi distaccati; lavoratori autonomi e subordinati che esercitano attività in più Stati membri).
Nuova legge regionale tirocini extracurriculari
A partire dal 01/07/2019 entra in vigore la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1/2019 recante “Disposizioni in materia di tirocini – Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17” , la quale ha dettato nuove regole, per la realizzazione di progetti di tirocinio extracurriculari. Si ricorda che il tirocinio è un’esperienza lavorativa altamente proficua, sia per le imprese, in virtu’ dei ridotti costi di gestione, sia per i tirocinanti, in quanto offre, in base al piano formativo sottoscritto, una modalità di acquisizione di nuove competenze, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La nuova normativa introduce dal 1° luglio 2019, la seguente disciplina: durata massima del tirocinio di 6 mesi, durata minima 2 mesi; rimane il limite massimo di durata di 12 mesi per i tirocini rivolti a persone in condizioni di svantaggio, che potrà salire fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità; indennità minima di 450 euro mensili per il tirocinante; un sistema di autorizzazione preventiva, che dovrà essere rilasciata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro; divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività; Il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha prestato opera presso il datore di lavoro nei 2 anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. un limite al numero di tirocinanti che possono essere seguiti contemporaneamente, dai tutor del soggetto promotore e ospitante; una più stretta integrazione tra Regione e Ispettorato del Lavoro in merito alle attività di controllo. Il soggetto ospitante del tirocinio, deve garantire in ogni caso a quest’ultimo, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché’ effettuare la sorveglianza sanitaria, se prevista dalla mansione svolta.
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