Sgravio edili 2019 – emanato il decreto per la riduzione contributiva dell’11,50%

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale con cui annualmente viene definita la misura della riduzione contributiva nel settore edile. Il Decreto Direttoriale emanato il 24/9/2019 – oltre il termine del 31/7/2019 previsto dalla legge – ha confermato per l’anno 2019 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%. Si attende ora la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. In attesa che l’Inps fornisca le istruzioni operative relative all’applicazione dello sgravio 2019 e salvo diverse e specifiche indicazioni, per beneficiare dello sgravio le imprese interessate devono, di norma, presentare all’INPS una domanda telematica, compilando on line il modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.

A seguito della presentazione della domanda, l’Istituto attribuisce alle posizioni contributive interessate il codice autorizzazione “7N”. Per l’applicazione dello sgravio contributivo, le imprese utilizzano nella denuncia Uniemens i codici L206 per lo sgravio contributivo corrente e L207 per lo sgravio contributivo relativo ai periodi arretrati.

 

Reddito di cittadinanza – operativo l’incentivo per l’assunzione di percettori reddito di cittadinanza

L’INPS con la pubblicazione del messaggio n. 4099 del 8/11/2019 ha comunicato che i datori di lavoro che intendono accedere all’incentivo all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche con rapporto di apprendistato di percettori del Rdc sono tenuti a presentare, in via telematica, l’apposita domanda per il riconoscimento dell’agevolazione e la determinazione dell’importo e della durata. Il modulo di domanda, denominata “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” è disponibile accedendo al sito INPS nella sezione “Portale Agevolazioni” a partire dal 15/11/2019. A partire da tale data è possibile quindi accedere concretamente all’incentivo qualora siano state effettuate a decorrere da aprile 2019 assunzioni di lavoratori beneficiari il Reddito di cittadinanza. L’importo dell’incentivo potrà essere sposto in Uniemens a decorrere dal mese di novembre 2019. Per il recupero degli arretrati relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 ad ottobre 2019 le aziende dovranno avvalersi della procedura della regolarizzazione.

 

Bonus Ricerca & Sviluppo -Agevolabili le spese sostenute per finanziare borse di studio solo se l’impresa beneficia dei risultati

Con risposta a interpello n. 477 del 11 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può fruire del credito d’imposta R&S, la società che riconosce all’Università un importo per il finanziamento di un assegno di ricerca a patto che la società finanziatrice stessa sia beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca svolta dal dottorando. Se sono rispettati tutti i requisiti previsti per la spettanza del bonus, la società istante può essere individuata quale beneficiaria dei risultati di un’attività di ricerca extra muros e può autoliquidare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

 

Bando “#Conciliamo” – Nuovo avviso dell’8.11.2019

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha contestualmente revocato l’avviso “#Conciliamo” del 26 agosto scorso, precedentemente sospeso fino al 15 dicembre 2019 e pubblicato un nuovo avviso “#Conciliamo” dell’8 novembre 2019. Il nuovo bando è ora accessibile a numero più ampio di soggetti, individuabili in base a specifici parametri appositamente introdotti. Le novità riguardano in particolare: – i soggetti proponenti: possono ora accedere al finanziamento le imprese aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale, suddivise in “micro imprese”, “piccole imprese”, “medie imprese” e “grandi imprese”, in relazione ai limiti dimensionali (da zero a oltre 250 dipendenti), ed ai ricavi conseguiti nell’ultimo esercizio concluso; i consorzi, le reti d’impresa, i gruppi di società collegate o controllate (art.2359 c.c.), le cooperative. Detti soggetti possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI); – gli importi finanziabili: fermo restando la dotazione finanziaria complessiva di 74 milioni di euro, per ciascuno dei predetti soggetti sono previsti un tetto finanziabile minimo ed uno massimo, nonché una specifica percentuale di partecipazione al finanziamento che può essere sostituita con risorse umane, beni e servizi di valore corrispondente a tale percentuale; – le categorie di azioni ammesse: le proposte progettuali devono riferirsi alle categorie di azioni indicate nell’avviso, rimaste le stesse dell’avviso precedente. Non è tuttavia più possibile prescindere da tale elencazione ma solo elaborare eventuali ulteriori idee progettuali che siano coerenti con dette azioni ovvero le sviluppino; – le tempistiche: la domanda di ammissione al finanziamento unitamente alla documentazione prevista, protetta da password, va presentata via PEC all’indirizzo conciliamo@pec.governo.it entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019. Il progetto dovrà iniziare entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’apposita convenzione che il Dipartimento invierà al soggetto proponente dopo aver ricevuto tutta la documentazione prevista. La data di effettivo avvio dell’attività dovrà essere comunicata entro i 10 giorni successivi al suo inizio. Il progetto dovrà concludersi entro i 24 mesi successivi fermo restando la possibilità di chiedere una sola proroga per una durata massima di sei mesi, da presentarsi entro il 60° giorno antecedente a quello previsto per la conclusione del progetto.

 

Decreto legge tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali – Conversione in legge dal 03.11.2019

Il Decreto-legge contenente «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali» in vigore dal 5.09.19, è stato convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n.128. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 3 novembre 2019. In particolare, si evidenzia che sono state modificate le disposizioni inerenti: – le Co.co.co., stabilendo che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica quando la collaborazione viene resa a carattere “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personale e le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente in termini generali e non più “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”; – la disciplina che regolamenta le prestazioni rese dai c.d. “Riders”, ora in vigore già dal 3.11.2019 fatta eccezione per la parte relativa al “compenso” e all’obbligo assicurativo all’INAIL la cui entrata in vigore è prevista rispettivamente tra 12 mesi e 90 giorni. Sono stati altresì aggiunti specifici provvedimenti che riguardano in particolare: – l’esenzione dal contributo addizionale per i contratti di lavoro a tempo determinato instaurati con lavoratori impiegati in attività stagionali connesse alla gestione degli impianti di risalita ed alle piste da sci; – il finanziamento della proroga della CIGS.

 

Nuove responsabilità di versamento delle ritenute fiscali negli appalti ed altre forme di esternalizzazione – Decreto Legge n.124/2019

Il “Collegato fiscale” alla legge di bilancio per l’anno 2020, in vigore dal 27 ottobre 2019, contiene anche specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva. In particolare, al fine di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, l’articolo 4 introduce nuove responsabilità in materia di versamento delle ritenute fiscali operate ai lavoratori impiegati nell’esecuzione di appalti/subappalti ed altre forme di esternalizzazione di opere o servizi. Tale misura prevede che in tutti i casi in cui un committente (che sia sostituto di imposta) esternalizza ad un’altra impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, questi diventa soggetto passivo dell’obbligo di versare le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro corrisposti ai dipendenti e ai collaboratori assimilati direttamente impiegati nell’ambito della prestazione.

A tal fine deve seguirsi una procedura di scambi di informazioni e della necessaria provvista economica (nei 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento su apposito c/c dedicato) da parte del datore di lavoro e del committente. La procedura non riguarda solo l’appalto ma in generale tutte le forme di esternalizzazione di processi quali ad esempio i contratti di subfornitura, trasporto, logistica, ecc.
Laddove abbiano operato seguendo la procedura descritta nelle nuove disposizioni, la responsabilità delle imprese datrici di lavoro impiegate nell’esecuzione dell’opera o servizio è limitata alla corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute alla fonte nei confronti dei dipendenti; l’impresa committente diventa invece responsabile per l’illecito di omesso o tardivo versamento di tali ritenute.

Sono escluse dall’obbligo di applicazione di tale regime solo le imprese esecutrici dei lavori che nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine di versamento delle ritenute: risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. Se confermata in sede di conversione in legge, detta disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Welfare: trattamento fiscale del servizio di car pooling aziendale

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un’istanza di interpello, risposta n. 461 del 2019, fornisce indicazioni sui profili fiscali connessi alla messa a disposizione dei dipendenti di servizio di car pooling aziendale attraverso una piattaforma informatica esterna. Nella pronuncia oltre ai profili di reddito di lavoro dipendente sono affrontati i riflessi relativi alla deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti dalla società datrice di lavoro, fruitrice di tale servizio, e sulla rilevanza ai fini IVA e sull’obbligo di fatturazione delle operazioni effettuate attraverso la piattaforma informatica. In particolare, con riferimento al reddito di lavoro dipendente è stato precisato che: – l’utilità in natura recata ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale può non generare reddito di lavoro dipendente, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 51 Tuir; – le transazioni fra riders e driver, per condivisione parziale delle spese di viaggio, non generano riflessi in termini di reddito di lavoro dipendente; – gli eventuali premi/incentivi aziendali erogati ai dipendenti, sotto forma di buoni carburante o altri flexible benefit, a fronte dell’utilizzo del servizio di car pooling aziendale, possono costituire reddito di lavoro dipendente. La risposta sembra confermare la volontà, già espressa dall’Amministrazione Finanziaria, di favorire il superamento dei tradizionali sistemi di mobilità attraverso l’utilizzo di sistemi più evoluti e in rapida diffusione, tra i quali rientra, ad esempio, il car sharing.

 

Detassazione dei premi di risultato – maturazione del premio successiva al contratto e definizione preventiva degli obiettivi incrementali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 456 del 2019, confermando precedenti indicazioni di prassi, ha chiarito che, per poter detassare un premio di risultato, risulta fondamentale che: – la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto; – i criteri di misurazione degli obiettivi incrementali devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. In particolare, nella risposta, l’Amministrazione ha ritenuto che il premio da erogare con riferimento ai risultati conseguiti nella prima annualità potesse essere detassato solo in quota parte, ossia per la parte riferibile al periodo successivo alla stipula del contratto e in considerazione all’incremento di produttività realizzatosi in tale periodo infra annuale. L’ulteriore principio che è stato diffuso con la risposta è quello secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, non risulta ostativa la circostanza che, ai fini della determinazione del premio di risultato, sussistano indicatori di performance dell’intero stabilimento e indicatori di area/dipartimento, che le due categorie di indicatori abbiano una differente incidenza – rispettivamente del 70% e del 30% – e che la verifica della “incrementalità” dei risultati riguardi esclusivamente alcuni degli indicatori concernenti le complessive performance aziendali ritratte e non il risultato conseguito dai singoli dipartimenti. A riguardo è stato infatti confermato che la strutturazione del premio di risultato risponde esclusivamente alle politiche retributive concordate con le organizzazioni sindacali ed è aspetto sempre distinto da quello relativo ai risultati incrementali che l’azienda deve raggiungere per applicare la detassazione; con riferimento tale secondo aspetto, la valutazione del raggiungimento di incrementi di produttività può riguardare anche solo alcuni indicatori.

 

Tassazione separata – compensi erogati in ritardo per oggettive situazioni di fatto di natura non fisiologica

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 483 del 2019, è tornata a fornire indicazioni sui criteri da seguire per definire la modalità di tassazione dei compensi erogati in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Con riferimento alle modalità di tassazione di tali redditi, al verificarsi di specifiche condizioni è prevista l’applicazione, in sostituzione della tassazione ordinaria con aliquote progressive per scaglioni di reddito, della tassazione separata. In particolare, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi: a) quelle di “carattere giuridico” che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, sentenze, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

  1. b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto” che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

Quando ricorre una delle “cause giuridiche” individuate dalla norma di riferimento non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. L’indagine va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto. A riguardo, confermando quanto affermato con precedenti pronunce, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: – i compensi che, sebbene maturati in precedenti periodi di imposta, siano erogati nei tempi ordinariamente necessari per l’espletamento della procedura di liquidazione – tempi che determinerebbero l’erogazione delle somme ad intervalli regolari – devono essere sempre e comunque assoggettati a tassazione ordinaria; – qualora, al contrario, il ritardo nell’erogazione sia imputabile a cause non fisiologiche, è corretta l’applicazione della tassazione separata.

 

INPGI – assicurazione infortunistica per le collaborazioni giornalistiche

Ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è estesa la copertura assicurativa per infortuni professionali, analogamente a quanto previsto per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Sono soggetti alla tutela antinfortunistica i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro i quali, a decorrere dal 1/11/2019, saranno obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del loro committente. L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta (esterna e fortuita con delimitazione dell’indennizzo alle sole lesioni corporali) verificatesi durante l’espletamento dell’attività professionale, dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti previsti dal Regolamento Infortuni.

Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto assicurativo. Per i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei collaboratori o dei loro aventi causa, l’istituto nella circolare in commento rinvia al Regolamento che disciplina l’assicurazione infortuni gestita dall’INPGI per i co.co.co., che è consultabile nella sezione “Regolamento” del sito istituzionale http://www.inpgi.it.

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