Ecco tutte le novità inserite nella nuova legge di bilancio.
Gli uffici delle nostre sedi territoriali sono a disposizione per ogni chiarimento

 

Area Lavoro 

Credito d’imposta per le spese di formazione

Viene prorogato anche per il periodo di imposta 2019 il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 . Il suddetto credito per le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è riconosciuto nella misura del: – 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese [numero di occupati da 10 a 49 e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro] nel limite massimo annuale di 300.000 euro; – 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese [numero di occupati da 50 a 249 e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro], nel limite massimo annuale di 300.000 euro; – 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese [numero di occupati oltre 249; fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro], nel limite massimo annuale di 200.000 euro.


Incentivo Assunzioni nel Mezzogiorno

Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di giovani fino a 35 anni, ovvero di età superiore a 35 anni se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è prorogato per gli anni 2019 e 2020 l’estensione al 100% dell’esonero contributivo nel limite di importo annuo di 8.060 euro.


Bonus occupazionale giovani eccellenze

Previsto per il solo anno 2019 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato, giovani che conseguono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019:

una laurea magistrale con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata del corso legale e prima del 30°anno;

-un dottorato di ricerca ottenuto prima del compimento del 34°anno di età. Il titolo deve essere stato conseguito presso Università statali o non statali legalmente riconosciute.

L’esonero può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro, proporzionalmente ridotto in caso di contratto a tempo parziale.

L’esonero spetta, per il periodo residuo non goduto, anche ad altri datori di lavoro che tra il 1/1 e il 31/12/2019 assumono lavoratori per i quali il beneficio è stato parzialmente fruito dal precedente datore.

Sono esclusi dall’esonero i rapporti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione di personale.

L’esonero è sottoposto a revoca, con il conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro disponga, nei 24 mesi successivi, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Le modalità di fruizione dell’esonero sono demandate all’Inps che dovrà emanare apposita circolare.

Incentivo impiego giovani autotrasportatori

Per il periodo dal il 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, i conducenti che non hanno compiuto 35 anni di età al 1° gennaio 2019,e sono inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto merci iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, potranno ottenere dal datore di lavoro il rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi, ad esclusione dei versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali e delle spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici.

Al datore di lavoro spetta una detrazione, dall’imposta sul reddito delle società (IRES), pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta. Il rimborso a favore dei giovani conducenti è erogato da ciascuna impresa:

  • in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato nel periodo 1/1/2019 – 31/12/2020, entro 6 mesi dalla data di assunzione ovvero dalla data della trasformazione;
  • nel caso di conducenti già in forza alla data del 1° gennaio 2019, entro il 30 giugno 2019.

Il Ministero del Lavoro deve definire le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso con un decreto da emanarsi entro 3 mesi dal 1/1/2019.

 

Incentivo occupazione disabili

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili viene incrementato di 278 milioni di euro per l’anno 2019 la dotazione è volta ad incentivare le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l’applicazione di incentivi pari:

  • al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento;
  • al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento;
  • al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

 

Rimborso della retribuzione per persone con disabilità da lavoro

Per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro, viene previsto un rimborso da parte dell’INAIL pari al 60% della retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore per un periodo non superiore ad 1 anno.

il rimborso è erogato a condizione che il disabile, al termine del periodo di inabilità assoluta temporanea, non sia in grado di accedere al mondo del lavoro senza il supporto del progetto di reinserimento e conservazione dell’occupazione. I programmi a cui si fa riferimento sono attività mirate e personalizzate per il singolo lavoratore e consistono in interventi formativi di riqualificazione professionale nonché nell’abbattimento di barriere architettoniche per permettere la conservazione del posto di lavoro o agevolare la ricerca di una nuova occupazione; possono essere proposti dai datori di lavoro stessi e sono sottoposti all’approvazione dell’INAIL. Resta a carico dell’INAIL la spesa per l’attuazione del progetto.

 

Revisione delle Tariffe INAIL

L’articolo 1, comma 1121, della legge di bilancio prevede dal 1/1/2019 la riduzione delle tariffe Inail, con l’abbattimento dei tassi medi per le imprese del 32,72% e il decremento delle risorse destinate dall’Inail per finanziare gli incentivi, la revisione dei meccanismi di liquidazione delle rendite e degli indennizzi. Per consentire la revisione delle tariffe, l’autoliquidazione 2018/2019 è spostata dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019. Viene inoltre previsto: l’invio da parte dell’INAIL delle basi di calcolo utili alla determinazione della regolazione 2018 e della rata 2019 entro il 31 marzo 2019; il differimento della trasmissione telematica della denuncia delle retribuzioni relative all’anno 2018 da parte dei datori di lavoro dal 28 febbraio al 16 maggio 2019; lo spostamento del pagamento del premio dal 16 febbraio al 16 maggio 2019. In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

In aggiunta a quanto sopra viene stabilita, dal 1/1/2019: la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi; l’esclusione dei premi INAIL dall’ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all’11,50%); e la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo applicabile per le lavorazioni più pericolose.

 

Maternità flessibilità del congedo obbligatorio.

L’articolo 1, comma 485, della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una modifica al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità, riconoscendo alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo). L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del S.S.N. e del medico competente, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore    È stato prorogato anche per il 2019, il congedo obbligatorio (con indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), per il padre lavoratore dipendente, che può utilizzarlo entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a cinque giorni per l’anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa (erano 4 giorni nel 2018). Confermata inoltre anche per l’anno 2019 la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un ulteriore periodo facoltativo di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Alternanza scuola-lavoro riduzione ore di formazione

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, dall’anno scolastico 2018/2019, la legge di bilancio prevede una forte riduzione delle ore da destinare alla formazione in azienda: – negli istituti professionali, scende da 400 ore nel triennio, a non meno di 180; – negli istituti tecnici, si riduce da 400 ore nel triennio, a non meno di 150; – nei licei, le 200 ore nel triennio, vengono ora stabilite in non meno di 90. Le linee guida in merito ai percorsi saranno definite con un apposito decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dal 1/1/2019.

 

Aumento sanzioni lavoro irregolare

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , il comma 445 della legge di bilancio prevede l’incremento con effetto dal 1/1/2019 delle sanzioni collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono aumentate del 20% le sanzioni connesse all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico ; – all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale; – al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge n.276/2003 ; – agli appalti ed ai distacchi non genuini; – al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero;

Sono aumentate del 10% tutte le sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n.81/2008.

 

Area Fiscale

Estensione del regime forfetario.

Dal 2019 aumenteranno i soggetti che potranno accedere al regime forfettario grazie all’innalzamento e all’unificazione delle soglie dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, nonché alla eliminazione degli altri requisiti di accesso al regime fino ad oggi richiesti.

E’ infatti previsto che le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni potranno accedere al regime forfettario già dal 2019 se nell’anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro.

Eliminati gli ulteriori requisiti fino a questo momento richiesti e cioè:

  • Il limite dei 5.000 euro per spese per prestazioni di lavoro
  • Il limite dei 20.000 euro per investimenti in beni strumentali.

ESCLUSO l’accesso al regime ai soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari ed anche a:                                                                                 – srl (trasparenti e non) o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e che siano controllate direttamente o indirettamente dagli stessi                                

Non possono altresì avvalersi del regime i soggetti assunti come dipendenti/collaboratori e intendono dal 2019 svolgere attività d’impresa/professionale in via prevalente verso il datore di lavoro dei due anni precedenti.

 

Flat tax per imprenditori e professionisti

Dal 01/01/2020 parte la FLAT TAX nella forma di IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20%:

  • sui ricavi/compensi spettanti a persone fisiche esercenti attività d’impresa e arti/professioni
  • sostitutiva di: IRPEF – ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI – IRAP
  • applicata sul reddito calcolato nei modi ordinari in base al regime contabile adottato (no forfait)
  • CONDIZIONE DI ACCESSO: ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente compresi fra € 65.001 e € 100.00

 

Estromissione agevolata immobili strumentali

Riaperti i termini per l’esclusione dall’impresa dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2018, da parte dell’imprenditore individuale.

L’opzione deve essere manifestata entro il 31/05/2019.

Previsto il pagamento di una imposta sostitutiva all’Irpef e all’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

L’imposta dovuta dovrà essere versata in parte entro il 30/11/2019 e in parte entro il 16/06/2020.

 

Rivalutazione quote societarie

Riproposta la possibilità per le imprese di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Possono essere rivalutati i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2017.

La rivalutazione comporta il pagamento di una imposta sostitutiva :

  • del 16% per i beni ammortizzabili
  • del 12% per i beni non ammortizzabili

da versare in un’unica rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2019. Si ridetermina il valore delle aliquote per il calcolo dell’imposta sostitutiva: 11% per le partecipazioni qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

  

Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica

Disposta la possibilità per le persone fisiche, in grave situazione di difficoltà economica, di definire in modo agevolato i debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per omessi versamenti d’imposta risultanti dalle dichiarazione annuali dei redditi, Iva, Irap e dalle attività di controllo 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, nonché di contributi IVS.

Esclusi i debiti di importo non superiore a mille euro alla data del 24 ottobre 2018 già affidati all’agente della riscossione.

La situazione di grave difficoltà economica deve essere comprovata da un ISEE del nucleo familiare non superiore a euro 20.000

Presentazione della dichiarazione dei debiti all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.

 

Deducibilità IMU degli immobili strumentali

Incrementata dal 20% al 40% la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

 

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

Introdotta la possibilità di optare per il regime di cedolare secca, con aliquota del 21%, per i canoni di locazione di immobili classificati come c/1 (negozi, botteghe) e relative pertinenze.

Condizioni:

  • L’unità immobiliare deve avere una superficie complessiva non superiore a 600 mq;
  • Il contratto deve essere stipulato nell’anno 2019 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività.

 

Proroghe

Prorogato l’iper ammortamento con aliquota “differenziata” in base alle dimensioni dell’investimento;

prorogato di un anno anche il super ammortamento per i beni immateriali “strumentali”;

il “Bonus ristrutturazione” e l’”Ecobonus” sono prorogati a tutto il 2019;

stessa proroga al 2019 anche per il c.d “Bonus mobili” in riferimento ad interventi edili iniziati a decorrere dal 1/01/2018, e proroga anche del “Bonus verde” spettante nella misura del 36% delle spese documentate, fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare.

 

Clausola di salvaguardia Iva

Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi

 

Fattura elettronica e operatori sanitari

Per il solo periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema TS.

 

 

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