L’INPS, con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha pubblicato nuove indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020.
Quarantena e smart-working
A parere dell’INPS la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, (previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020), non rappresentano un’incapacità temporanea al lavoro, per una patologia in fase acuta, tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa , ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera, nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in smart working. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione e quindi il lavoratore non deve essere considerato in malattia, ma normalmente retribuito seppure in modalità di lavoro agile.
Qualora invece il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, non svolga alcuna attività lavorativa presso il proprio domicilio, continuano ad applicarsi le disposizioni fornite con il messaggio INPS n.2584 del 24 giugno 2020, che prevedono l’obbligo di produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’autorità di sanità pubblica. Tale certificato dovrà essere redatto in modalità telematica sin dal primo giorno di malattia.
Infine l’istituto chiarisce che nel diverso caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione dell’indennità di malattia INPS.
- Quarantena all’estero
Per quanto riguarda i lavoratori assicurati in Italia che si sono recati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, questi non sono tutelati dal comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane. Pertanto tali periodi di quarantena non saranno indennizzati dall’INPS come Malattia,.
- Ammortizzatore sociale e malattia
Infine l’INPS ricorda che, in base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. In quanto in questi casi il ricorso all’ammortizzatore sociale prevale sull’assenza per malattia.
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