Il decreto legge n°125/2020 in vigore dallo scorso 8 ottobre, ha prorogato al 31 gennaio 2021 la scadenza dello stato di emergenza, lo stesso decreto proroga, ma solo fino al 31 dicembre 2020 (e non al 31 gennaio 2021), la facoltà del datore di lavoro di attivare in modalità semplificata l’attività lavorativa in modalità agile (cd. Smart working), senza necessità di accordo individuale con il dipendente e con l’utilizzo della procedura semplificata per la relativa notifica al ministero del Lavoro.

Anche le seguenti agevolazioni attualmente in vigore previste per specifiche categorie di lavoratori vengono prorogate solo fino al 31 dicembre 2020:

  • Diritto allo Smart Working, a condizione che tale modalità lavorativa sia compatibile con le mansioni svolte dai lavoratori, per i Lavoratori dipendenti con disabilità grave prevista dalla legge n.104/92, Lavoratori dipendenti immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse, Lavoratori dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio da virus Covid-19 (lav. fragili) accertato dal medico competente;
  • riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai Lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa;

Rimane infine confermato fino al 31 dicembre 2020 il diritto allo smart working ovvero al congedo straordinario per i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni che vengono posti in quarantena, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o durante l’attività sportiva di base o ricreativa presso strutture frequentate per lezioni di musica o lingua (novità prevista dalla conversione in legge del decreto 104/2020);

La quarantena deve essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Il lavoratore potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

 

Nelle ipotesi di quarantena del figlio a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, limitatamente ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può fruire del congedo indennizzato dall’INPS (nella misura del 50%) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

 

Lavoro agile per genitore con figli disabili.

Infine in sede di conversione in legge, il nuovo art. 21-ter del decreto 104/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile, fino al 30 giugno 2021, anche in assenza di accordi individuali, fermo restando però il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 81/2017. Tale possibilità è concessa a condizione che: non vi sia altro genitore non lavoratore e che ‘attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.

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