I liberi professionisti con partita IVA non iscritti alle Casse di previdenza devono presentare domanda per ricevere il bonus di 1.000 euro per il mese di maggio anche se hanno già fruito della medesima indennità a marzo ed aprile (di importo più ridotto in quanto pari a 600 euro ciascuna). L’INPS ha comunicato che è attivo il servizio online per la richiesta dell’indennità Covid-19 alla quale va allegata la dichiarazione di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre 2019.
Beneficiari
I liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Rientrano, tra i beneficiari, anche i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.
Requisiti
Rispetto alle indennità di marzo e aprile (di importo pari a 600 euro ciascuna), il bonus di maggio è di importo più elevato ma sono previsti requisiti più stringenti. Il decreto Rilancio infatti ne subordina la concessione alla condizione che i professionisti titolari di partita IVA abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Il reddito deve essere individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
CNA ROMAGNA SERVIZI è in grado di fornire un apposito servizio per la verifica delle condizioni, il calcolo, la compilazione e l’invio telematico della domanda.
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