Dal 12 Ottobre 2017, entra in vigore l’adempimento previsto dal Testo unico Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 – articolo 18, c.1, lett. r)), rimasto finora in sospeso e più volte prorogato, in attesa dell’operatività del Sinp (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).
In pratica a partire dal 12/10/2017 dovranno essere comunicati all’INAIL, ai fini statistici, ENTRO 48 ORE DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO anche gli INFORTUNI che comportano un’assenza dal lavoro di ALMENO UN GIORNO, escluso quello dell’evento. Quindi l’obbligo di denuncia è operativo non solo per gli infortuni di almeno tre giorni, come previsto oggi ed in vigore per gli infortuni avvenuti fino al 11/10/2017, ma per tutti gli infortuni nel cui certificato è indicata una prognosi di almeno un giorno, oltre a quello in cui è avvenuto l’infortunio, anche se questi infortuni non sono indennizzabili dall’istituto.
Per la ritardata/omessa comunicazione degli infortuni con durata da 1 a 3 giorni dal 12/10/2017 è prevista la sanzione amministrativa da € 548 a € 1972,80; se la sanzione è pagata entro i tempi indicati dalla diffida l’importo è pari a € 548. Mentre per l’omessa o ritardata denuncia degli infortuni con prognosi oltre tre giorni, rimane in vigore la sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 (se la sanzione è pagata entro i tempi indicati dalla diffida è pari a € 1.290,00 – se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla notifica è pari a € 2.580,00).
Le sanzioni sono applicabili oltre che alle denunce riguardanti dipendenti e collaboratori coordinati continuativi, anche per le denunce relative ai soci e ai collaboratori familiari.
I nostri Uffici sono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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