Collocamento mirato – ripartito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’anno 2019

È stato adottato il decreto di attribuzione, per l’anno 2019, delle risorse economiche in dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: Decreto Interministeriale 3 luglio 2019, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 26 settembre 2019. Il decreto prevede l’attribuzione all’INPS delle seguenti risorse per la corresponsione degli incentivi in caso di assunzione di lavoratori con disabilità: – 20.000.000 Euro, stanziamento annuale, predisposto a decorrere dall’anno 2016; – 7.279.611,84 Euro, somme versate dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, c. 4, L. n. 68/1999), con riferimento agli esoneri relativi all’anno 2018; – 11.915.742,00 Euro, stanziati per l’annualità 2019.

Si ricorda, in proposito, che l’incentivo per le assunzioni di lavoratori con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, viene riconosciuto al datore di lavoro dall’INPS, in base all’ordine cronologico di presentazione di specifica domanda telematica, mediante portale INPS, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e la fruizione dell’incentivo autorizzato potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

 

Sospensione del bando “#Conciliamo” fino al 15 dicembre 2019

Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto la sospensione del bando “#Conciliamo” fino al 15 dicembre 2019. Ciò in particolare al fine di svolgere specifici approfondimenti e verifiche in merito all’individuazione dell’ambito dei soggetti che possono proporre le domande di finanziamento al fine di garantire pari opportunità alle imprese nonché assicurare la massima partecipazione all’iniziativa e il più ampio accesso alle risorse disponibili. Viene previsto che il termine del 15 dicembre potrà essere prorogato o differito per una sola volta ovvero ridotto per sopravvenute esigenze. In considerazione delle modifiche che verranno apportate al bando, che si presume porteranno in particolare ad un ampliamento delle imprese che potranno accedervi, è pertanto opportuno sospendere la predisposizione dei progetti in attesa della pubblicazione della versione aggiornata del bando stesso.

 

DIS COLL – modifica al requisito contributivo di accesso

L’INPS con il messaggio n. 3606 del 4/10/2019 ha precisato che per accedere alla indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati continuativi, DIS-COLL, i soggetti beneficiari devono possedere congiuntamente determinati requisiti; tra questi, il requisito contributivo recentemente ridotto da 3 mesi ad un mese. Quindi, dal 5/9/2019 (data di entrata in vigore del DL 101/2019) per gli eventi di disoccupazione verificatesi da tale data, i requisiti di accesso sono i seguenti: a) stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; b) almeno un mese di contribuzione versata alla gestione separata Inps nel periodo di osservazione dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data dell’evento di cessazione dal lavoro  fino alla data dell’evento di cessazione (accredito contributivo di una mensilità);c) Per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2017 non è richiesto che i collaboratori «possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito in un mese di contribuzione».

 

Contratti di Solidarietà di tipo A – riduzione contributiva per l’anno 2019

È stato emanato per l’anno 2019, il decreto interministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al beneficio della decontribuzione a favore dei datori di lavoro che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensivi (Decreto n.278 del 30/9/2019). La riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro spetta per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, in misura del 35% per i lavoratori in solidarietà con riduzione di orario di lavoro superiore al 20%.

Possono accedono al beneficio: -le imprese che presentano la relativa domanda dal 30/11 e fino al 10/12 di ciascun anno; – e che, previa presentazione della domanda, hanno sottoscritto contratti di solidarietà entro il 30/11 oppure che avuto un contratto di solidarietà in corso nel II° semestre dell’anno precedente.

Dal 30/11/2019 al 10/12/2019 decorre il termine per la presentazione delle domande di decontribuzione a valere sul fondo 2019 per i contratti di solidarietà stipulati al 30/11/2019 ovvero in corso nel 2° semestre 2018.

La presentazione della domanda è ammessa esclusivamente mediante il nuovo applicativo web “sgravicdsonline”, di prossima pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro nella sezione “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”.

 

Lavoro subordinato e cariche elettive nelle società di capitali – chiarimenti INPS

Al fine di assicurare uniformità di comportamento sia tra le proprie strutture territoriali, sia tra gli operatori economici interessati, l’INPS con la pubblicazione del messaggio n.3359 del 17.09.2019; ha riassunto i principi base espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato. Ciò con riguardo, in generale, alla figura dell’amministratore di società di capitali nelle sue funzioni tipiche di gestione e di rappresentanza dell’ente, in quanto soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e di raggiungere i propri fini imprenditoriali. Nel confermare in termini generali le linee già fissate con le precedenti circolari sullo stesso tema, l’INPS evidenzia in particolare che le istruzioni fornite attraverso la circolare n.179 dell’8 agosto 1989 avente ad oggetto “Accertamenti e valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato”, sono da intendersi in parte rivisitate dal successivo messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2011, nell’ambito del quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa ed il proprio presidente.

 

Lavoro a chiamata – chiarimenti in merito alle modalità d’invio del Mod. UNI_Intermittenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con lettera circolare prot. n.8716 del 9 ottobre 2019 è intervenuto in merito alla validità della trasmissione del Modello UNI_Intermittenti con cui il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica le chiamate dei lavoratori intermittenti. In particolare, l’interesse dell’Ispettorato si è concentrato sull’invio tramite e-mail della comunicazione. In ordine alle modalità di invio del modello, la funzionalità del sistema consente di utilizzare a scelta, tra: – applicazione desktop per e-mail: il sistema genera in automatico una e-mail con destinatario ed oggetto precompilati avente in allegato il modello convertito in formato .xml;- e-mail internet: utilizzando account e-mail (Gmail, Yahoo, Libero ecc.) si procederà al salvataggio del modello in formato .xml che dovrà essere allegato per l’invio al citato indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it. In questo caso è consentito effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail” di Adobe Reader.

È emerso che alcune di queste trasmissioni, regolarmente effettuate, non sono state acquisite dal sistema. Si è trattato in particolare delle comunicazioni inviate alla PEC di cui sopra con una unica e-mail a cui sono stati allegati più moduli. Tale modalità di trasmissione ha generato un errore che non ha consentito il caricamento dei moduli; diversamente le e-mail con unico allegato sono state elaborate e i modelli che riportano le informazioni sulle chiamate al lavoro sono stati regolarmente salvati nella banca dati. A seguito degli accertamenti svolti in proposito, l’INL ha precisato che: – è confermata la possibilità di effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail” di Adobe Reader”. In questo caso ogni singolo modello (è quindi ancora possibile allegare contemporaneamente più modelli), consente di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti, anche per periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi; – gli Uffici territoriali dell’INL dovranno tenere in dovuta considerazione la criticità emersa, in sede di contestazione dell’illecito collegato al mancato inoltro della comunicazione, provvedendo, ove necessario, ad interpellare la Direzione generale sistemi informativi che gestisce il sistema onde avere conferma dell’effettività della comunicazione qualora la stessa sia stata segnalata dal datore di lavoro come regolarmente effettuata nelle modalità sopra descritte.

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