Poco più di un anno fa il Ministero dello sviluppo economico su conferma dell’Agenzia delle Dogane (Risoluzione n. 0493365 del 6/11/2017), in risposta a diverse sollecitazioni, ci aveva confermato che la licenza/denuncia di vendita/somministrazione di bevande e prodotti alcolici rilasciata dall’Agenzia delle Dogane (ex licenza UTF) rimaneva obbligatoria solo per la vendita all’ingrosso di bevande alcoliche
Pertanto, sulla base di tale chiarimento, il Ministero confermò che non erano più obbligati a richiedere la licenza UTF:
- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’ 86 del TULPS, richiamati dall’art. 63, comma 5, del Dlgs 504/95 ovvero quelli annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici, mense aziendali e spacci annessi ai circoli
Ora, con la conversione in legge del Decreto Crescita, viene confermata la modifica all’articolo 29, comma 2 del Testo Unico Accise (Dlgs 504/1995) che reintroduce l’obbligo di licenza.
In verità l’articolo 29 disciplina i “Depositi di prodotti alcolici assoggettati ad accise” (cioè con accise assolte):
- il comma 1 non viene modificato “Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio”;
- il comma 2 come modificato dal Decreto crescita, rimane come di seguito riportato (tra parentesi parte soppressa): “Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita (ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,) ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 “
In sostanza viene soppresso quell’inciso introdotto a fine 2017 che l’anno scorso ci aveva portato a chiedere chiarimenti al MISE.
Ora si ritorna alla situazione pre-2017, cioè anche chi cede al consumatore privato, a qualunque titolo (vendita, somministrazione anche all’interno di circoli, rifugi, ecc.) bevande alcoliche, è tenuto a dotarsi di licenza dell’Agenzia delle Dogane (art. 29, comma 2, Dlgs 504/1995) rilasciata gratuitamente e senza scadenza.
Riferimenti: articolo 13-bis, DL 34/2019 convertito in Legge 28/06/2019 n.58 (GU n. 151 del 29/06/2019)
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