Contrasto alle indebite compensazioni con modello F24.

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

Per poter utilizzare in compensazione nel Modello F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive /IRAP, nonché i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, è necessaria la presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Pertanto anche le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e, anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da Modello 730 e bonus 80 euro) comportano l’obbligo di presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre è previsto che, la compensazione nel Mod. F24 di:

  • credito IVA annuale / trimestrale, credito IRPEF / IRES / IRAP
  • per importi superiori a 5.000 euro annui

possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dal 1° gennaio 2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Tale novità non coinvolge i crediti di ritenute operate dal sostituto d’imposta. I suddetti crediti sebbene di importo superiore a euro 5.000 possono essere recuperati già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre).

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei Mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo. È previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24, risultino non utilizzabili: l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del Mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento; è applicata la sanzione pari al 5%, per importi fino a euro 5.000, e pari a euro 250 per importi superiori a euro 5.000 per ciascuna delega non eseguita. Le nuove sanzioni sono applicabili ai Mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.

 

Ritenute e compensazioni in Appalti e Subappalti

Nel caso di appalto/affidamento e subappalto viene reintrodotta tra committente e impresa appaltatrice/ affidataria/subappaltatrice la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto. La nuova normativa ha decorrenza dal 1/1/2020, riguardo alle ritenute di competenza gennaio-2020.

In pratica i sostituti d’imposta, residenti in Italia, che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o tramite rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da: – prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato e relativi addizionali IRPEF, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle stesse, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine previsto per il versamento (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate); devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • le deleghe di pagamento (Mod. F24);
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato; dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Le modalità di trasmissione di tali informazioni saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova disciplina non si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano al committente, allegando la relativa certificazione (una sorta di DURC fiscale), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, e in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione (da allegare alla comunicazione) attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed ha validità 4 mesi dalla data del rilascio. Per consentire alle imprese interessate, in possesso dei requisiti previsti, di avvalersi della predetta certificazione, ovviando così all’obbligo di predisporre distinte deleghe di pagamento per ciascun committente, l’Agenzia dovrà rendere disponibile il relativo servizio entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2020, in tempo utile per la scadenza di versamento del 16 febbraio.

 

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, la Legge di Bilancio 2020, istituisce un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, la cui dotazione ammonta a  3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate.

 

Incentivi Apprendistato per la qualifica e il diploma

I contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel corso dell’anno 2020, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione attualmente dovuta (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

Revisione Tariffe Inail anche per il 2022

La riduzione delle tariffe INAIL, già prevista fino al 31 dicembre 2021, viene estesa dalla Legge di Bilancio 2020 anche all’anno 2022, evitando l’aumento dei premi assicurativi per tale annualità. In tale modo la riduzione è resa strutturale, in quanto sono già state stanziate le risorse per le annualità dal 2023 in poi.

 

Incentivi all’assunzione di giovani under 35

Al fine di superare le problematiche emerse con l’incentivo alle assunzioni degli under 35 introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, è stato esteso l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, di cui alla Legge n. 205/2017, anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.

Tale modifica comporta che l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall’assunzione, sia legittimamente fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti all’assunzione.

  

Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo

Viene introdotto un credito d’imposta per il periodo di imposta 2020, a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione aziendale, dalla forma giuridica dell’impresa e dal regime fiscale cui è assoggettata, connesso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative.

Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano le spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo, purché tali attività siano svolte internamente all’impresa e nei limiti del loro impiego effettivo in tali operazioni. Le spese per il personale con età non superiore a 35 anni, al primo impiego ed in possesso di un titolo di dottore di ricerca o di una laurea magistrale in disciplina tecniche o scientifiche, ovvero che siano iscritti ad un dottorato, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, sono computate per il 150% del loro ammontare ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.

 

Credito d’imposta per le spese di formazione

Per le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2020, dalle imprese che investono in formazione del personale, al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro alle piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle medie imprese;
    • 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle grandi

Fermi restando i limiti massimi annuali sopra indicati, la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% per tutte le imprese, se i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Le imprese beneficiarie dovranno effettuare un’apposita comunicazione al MISE, nel rispetto delle indicazioni tecniche che lo stesso Ministero fornirà con uno specifico decreto. È invece stata abrogata la norma che prevedeva la necessità di disciplinare le attività formative attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.

 

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo e anche per l’anno 2020, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Fringe benefit veicoli aziendali

La Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, prevede che il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

La tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica Le nuove percentuali sono:

  • 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
  • al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
  • al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;
  • 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.

 

Buoni Pasto e Mense aziendali

La Legge di Bilancio prevede la modifica dei valori giornalieri non imponibili dei buoni pasto. Stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non imponibilità per:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
  • le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo, o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di

 

Permessi di soggiorno ai cittadini venezuelani di origine italiana

La Legge di Bilancio prevede la concessione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario ai cittadini di nazionalità venezuelana con origini italiane; e che abbiano presentato richiesta dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore dal 1° gennaio 2020.

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