Di seguito tutte le novità per l’area lavoro contenute nella recente Legge di Bilancio.
I nostri uffici sono a disposizione per tutte le informazioni (elenco sedi)

 

Incentivo Strutturale all’occupazione Giovanile Stabile

Viene previsto un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 euro annui. Sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro quest’ultimo potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile al raggiungimento dei 36 mesi. L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Anche il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

L’esonero contributivo spetta anche in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto; ed anche nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione. L’incentivo è fruibile invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri.


Incentivo Assunzione di studenti

Il comma 108 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 euro annui e fermi restando di età anagrafica dei lavoratori inferiore ai 35 anni per il 2018 e inferiore ai 30 anni dal 2019, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di:

  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

Deducibilità Irap per assunzioni stagionali

Per le imprese che determinano un valore della produzione netta, è prevista per il solo anno 2018 la piena deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto

 

Agevolazioni per la ricollocazione Lavoratori di Imprese in crisi

Sono previsti interventi volti a limitare il ricorso al licenziamento dei lavoratori di imprese in crisi, nonché delle agevolazioni alla ricollocazione.

Nel primo caso, per i lavoratori per i quali non è previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione potrà concludersi con un accordo contenente un piano di ricollocazione riguardante gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero. Per il lavoratore che accetti la ricollocazione presso altro datore di lavoro, è prevista l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF derivante da quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto e comunque nel limite di nove mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto.

Per i datori di lavoro che assumono i lavoratori, spetta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a euro 4.030 su base annua, per una durata non superiore a: 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 12+6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato

 

Credito di imposta per le spese di formazione

La Legge di Bilancio 2018 introduce uno specifico credito di imposta per le imprese che investono in formazione del personale. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo aziendale del personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali “big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”. Non sono pertanto ammesse al credito di imposta le spese per le attività di formazione “ordinaria” o “periodica” del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge. Il credito d’imposta: è riconosciuto fino ad un massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario per le suddette attività di formazione pattuite mediante contratti collettivi aziendali o territoriali; è utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione anzidetta; non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP; viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, riguardante la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

È demandata ad apposito decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico l’adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, delle disposizioni attuative necessarie.

 

Incentivo assunzioni cooperative sociali

Per le cooperative sociali ex Legge n. 381/1991, è previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018 di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, l’erogazione per un periodo massimo di 36 mesi di un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute riguardo ai suddetti lavoratori assunti.

I criteri di assegnazione dei suddetti contributi saranno definiti con apposito decreto del Ministro del da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Agevolazione per assunzione di donne vittime di violenza di genere

Le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere hanno diritto ad un’agevolazione sulle somme dovute ai fini previdenziali e assistenziali. Le assunzioni incentivate sono quelle effettuate a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, il cui status di vittima sia debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio. E’ previsto per un periodo massimo di 36 mesi un contributo, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a titolo di sgravio delle aliquote contributive previdenziali dovute. Il Ministero del Lavoro dovrà emanare un apposito decreto al fine di stabilire i criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse

 

Agevolazioni per le assunzioni nel Mezzogiorno

I programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ovvero i programmi operativi complementari, sono delegati a definire speciali misure volte a favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di giovani sotto 35 anni, ovvero di soggetti di età superiore a 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per tali soggetti, già destinatari dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile previsto dalla Legge di Bilancio 2018, i programmi operativi potranno prevedere l’estensione al 100% del medesimo esonero contributivo (previsto per la generalità dei casi nella misura del 50%), nel limite di importo annuo di 8.060 euro.

 

Sgravio contributivo per le imprese armatrici e gente di mare

Vengono apportate modifiche allo sgravio contributivo previsto per le imprese armatrici nonché per il personale navigante alle loro dipendenze. A decorrere dall’anno 2018, lo sgravio contributivo predetto viene concesso nel limite del 45,07% della contribuzione dovuta.

 

Sostegno al reddito per i lavoratori della pesca marittima

Per l’anno 2018 viene destinata una somma fino a 11 milioni di euro per il riconoscimento di un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio

 

Abbonamenti Trasporto Pubblico per i dipendenti e loro familiari

La Legge di Bilancio 2018 prevede il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese sostenute, anche nell’interesse di soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore ad euro 250,00; e la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari a carico

 

Bonus 80 euro

Il comma 132 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 interviene sulla disciplina del Bonus 80 euro (c.d. Bonus Renzi) incrementando di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus, fermo restando la misura massima annua del bonus pari a euro 960

 

Premio nascita

Nell’ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’assegno di 960 euro annui previsto dalla Legge n. 190/2014.

Tale importo è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato); non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione

 

Nuovo limite di reddito per figli a carico

La Legge di Bilancio 2018, innalza a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente per i figli di età non superiore ai 24 anni.

Tale nuovo limite di reddito entra in vigore il 1° gennaio 2019

 

Contributo di licenziamento

E’ previsto che dal 1° gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale del contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92/2012, è innalzata dal 41% all’82%. Sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate seguendo la procedura di dichiarazione di mobilità, entro il 20 ottobre 2017.

 

Collaborazioni nelle associazioni sportive dilettantistiche lucrative

Vengono implementate le casistiche per le quali è possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del D.Lgs n. 81/2015. Vengono ora annoverate anche le società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, tra i committenti con i quali si possano attivare contratti di co.co.co. Inoltre viene precisato che i compensi derivanti da co.co.co. con società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, vanno assoggettati per la contribuzione previdenziale alla gestione “ex ENPALS” e assumono fiscalmente la natura di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. I compensi derivanti dalle collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche non a scopo di lucro riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi (ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

 

Limite esenzione compensi sportivi dilettanti

La Legge di Bilancio innalza da 7.500 a 10.000 euro la soglia entro la quale, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito

 

Pagamento delle retribuzioni

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante: –bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore); -strumenti di pagamento elettronico; – pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti

Rientrano nel campo di applicazione della nuova norma tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Sono esclusi dalla disposizione i rapporti di lavoro costituiti con le pubbliche amministrazioni e i rapporti di lavoro domestico. Ai datori di lavoro che violano l’obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

 

Termine di trasmissione del modello 770 , modello 730, e CU per redditi non dichiarabili con precompilata

La legge di Bilancio modifica i termini di trasmissione telematica dei seguenti Dichiarativi:

  • il modello 770 relativo al periodo d’imposta precedente all’anno di trasmissione, potrà essere inviato entro il 31 ottobre;
  • per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione di dette Certificazioni Uniche è il medesimo del modello 770 (31 ottobre).

Per il modello 730 sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione da parte dei contribuenti è fissato al 23 luglio qualora l’adempimento sia svolto da un CAF, mentre rimane fissata al 7 luglio in caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta

 

Sospensione F24 con compensazioni “a rischio

La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei Modd. F24 relativi a compensazioni che presentino profili di rischio al fine del controllo dell’utilizzo del credito. È inoltre previsto che:

  • se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del Mod. F24 (meccanismo del silenzio-assenso), il pagamento è eseguito e le relative compensazioni /versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione;
  • diversamente, il Mod. F24 non è eseguito e le compensazioni /versamenti si considerano non effettuati.

A titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

  • l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  • la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel Mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

 

 

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