Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18-07-2020 è stata pubblicata la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Rilancio”, che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La legge di conversione   è in vigore dal 19 luglio 2020.

Rispetto alla versione originaria del decreto legge, sono state apportate alcune modifiche. In particolare spiccano le seguenti novità:

Settore PAGHE

  • Congedo per i Genitori Lavoratori Dipendenti

In sede di conversione in legge del DL “Rilancio” sono state inserite alcune novità in merito al congedo retribuito per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, cd. congedo COVID-19

Le novità consistono    nell’estensione dell’arco temporale in cui poter usufruire del congedo (il termine ultimo è stato posticipato dal 31 luglio al 31 agosto 2020) e nell’introduzione della possibilità di usufruire del congedo anche tramite frazionamento ad ore, esclusivamente per i periodi dal 19 luglio 2020 in poi.

In base alle nuove disposizioni di legge ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto ad usufruire, a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, di un congedo indennizzato dall’INPS al 50%, coperto da contribuzione figurativa, non superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati), per assistere i figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età).

I periodi di congedo possono essere utilizzati alternativamente (non nelle stesse giornate) da entrambi i genitori lavoratori conviventi (per un totale complessivo di 30 giorni, anche se ci sono più figli) e possono essere goduti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti al 19 luglio 2020.La condizione richiesta è che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio: NASPI, Cassa integrazione).

 

  • Proroga Validità DURC

In sede di conversione è stata soppressa la disposizione che prevedeva fino al 15 giugno 2020 la validità dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020. A seguito dell’abrogazione di tale disposizione anche per il DURC trova ora applicazione la disciplina stabilita in via generale dall’art. 103, co. 2 del D.L. 18/2020 secondo cui tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino alla data del 29 ottobre 2020.

 

  • Proroga Contratti a tempo determinato

In sede di conversione in legge viene introdotta una particolare disposizione che dispone la proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, e di apprendistato di 1° e 3° livello, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa che ha interessato anche tali contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell’attesa degli opportuni chiarimenti interpretativi ufficiali, si ritiene in proposito che:

– la proroga della durata dei contratti non sia una facoltà ma un obbligo che il legislatore ha previsto in via “automatica”;

– siano interessati solo in contratti ancora in essere alla data del 19 luglio 2020, data di entrata in vigore delle novità introdotte in sede di conversione;

– i periodi di sospensione da recuperare siano da considerare quali periodi “neutri” dei rapporti di lavoro interessati, a tutti gli effetti (es. limiti di durata dei temi determinati anche ai fini dell’obbligo della causale, ecc.).

E’ stata invece confermata la possibilità, relativamente al riavvio delle attività a seguito dell’emergenza Coronavirus, di rinnovo o proroga senza causali fino al 30 agosto 2020 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020.

 

Settore FISCALE 

  • Superbonus 110%

Il miglioramento di almeno 2 classi in relazione alla prestazione energetica dell’edificio potrà essere ottenuto anche attraverso opere di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 (T.U. in materia di edilizia)

Sono agevolati, sempre nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico anche gli interventi riguardanti le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno (es. villette a schiera).

La detrazione per l’isolamento termico spetta anche per le superfici opache inclinate (quindi si applica alla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto),

I limiti di spesa agevolabile sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici (50.000 euro per gli edifici unifamiliari o comunque indipendenti, 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per i condomìni che ne contengono fino a otto, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari comprese in condomìni di maggiori dimensioni).

Riguardo la possibilità di fruire del Superbonus per le citate opere i privati cittadini potranno detrarre il 110% delle spese sostenute relativamente agli interventi eseguiti su massimo due unità immobiliari.

Infine il bonus si applicherà anche ai sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

  • Credito d’imposta per i canoni di locazione

Spetta anche a strutture alberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente.

L’agevolazione è stata estesa anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro con riduzione al 20% della percentuale per la determinazione del credito spettante calcolata sui canoni di locazione pagati (ridotta al 10% se applicata ai canoni per affitto d’azienda).

E’ stata inoltre introdotta la possibilità di cessione del credito d’imposta spettante al conduttore, direttamente al locatore dell’immobile, previo suo consenso, a pagamento parziale del canone di locazione dovuto, con obbligo, in capo al primo soggetto di versare contestualmente la somma residua dovuta alla controparte.

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