Il decreto di agosto all’art. 79 proroga Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021.
L’entità del credito ammonta al 65% delle spese sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-ricettive, a condizione che abbiano anche finalità di incremento dell’efficienza energetica/riqualificazione antisismica, fino a un massimo di 200.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Novità:
– non si applica la ripartizione in quote annuali e quindi puo’ essere usufruito in un’unica soluzione;
– l’agevolazione è estesa alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (stabilimenti termali) , queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attivita’ termali, nonche’ le strutture ricettive all’aria aperta.
Per la sua operatività si attende un nuovo DM del Mibact
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