Il Decreto Legge n. 124/2019, “Collegato fiscale” alla Legge di bilancio per l’anno 2020, al fine di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, prevede nuove procedure e specifiche responsabilità in materia di versamento delle ritenute fiscali operate ai lavoratori impiegati nell’esecuzione di appalti/subappalti ed altre forme di esternalizzazione di opere o servizi, nonché limiti alla fruizione di crediti tramite compensazione nel modello F24.

Le nuove disposizioni impongono che il versamento delle ritenute operate dall’1/1/2020 sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinti modelli F24 per ciascun committente, senza possibilità di utilizzare eventuali crediti in compensazione per il pagamento di contributi previdenziali e premi Inail relativi ai dipendenti occupati nel corso della durata del contratti di appalto.

La nuova procedura di versamento si applica solamente in caso di opere e servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.

La procedura non riguarda solo i contratti di appalto o il subappalto, ma anche l’affidamento a soggetti consorziati così come i rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

  • ADEMPIMENTI A CARICO DI APPALTATORI, SUBAPPALTATORI E COMMITTENTI.

Se vi sono le sopraindicate condizioni, al fine di consentire al “committente” il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati, l’impresa appaltatrice e subappaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • copia del modello F24 riportante il pagamento delle ritenute fiscali dei propri dipendenti che hanno operato per la ditta appaltante nei limiti del lavoro effettivamente prestato per l’appaltante, quindi la ditta appaltatrice deve fare tanti modelli F24 quante sono le ditte per cui in quel mese ha utilizzato dei dipendenti in appalti con le caratteristiche di cui sopra,
  • il dettaglio, per singolo dipendente (deve essere indicato il solo codice fiscale), delle ore lavorate, degli importi retributivi connessi alle ore lavorate, le ritenute fiscali complessivamente operate sulla sua busta paga e la parte di ritenute relative alla prestazione fatta per la ditta appaltante.

La ditta appaltante deve controllare di aver ricevuto quanto sopra nei termini stabiliti, controllare che effettivamente i dati indicati corrispondano e ove non gli pervengano o gli risultino errati deve sospendere il pagamento alla ditta appaltatrice nel limite delle ritenute non versate o, ove questo dato non sia conosciuto, fino al 20% del dovuto, deve poi comunicare entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate il mancato rispetto delle norme da parte della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice non può chiedere il pagamento delle sue fatture se prima non provvede al pagamento delle ritenute fiscali sugli stipendi.

Ove la ditta appaltante non rispetti o non applichi i controlli sopra citati diventa corresponsabile con la ditta appaltatrice per le violazioni di legge.

  • CONDIZIONE DI ESCLUSIONE DAI NUOVI OBBLIGHI:

NON sono però tenute a questi nuovi obblighi le imprese con i seguenti requisiti:

  • in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che hanno eseguito nell’ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La certificazione di regolarità, di cui sopra, è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate ed ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio. Viene demandato ad un apposito provvedimento la definizione di ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste con modalità semplificate di riscontro dei dati.

La prima scadenza per l’obbligo di versamento è quella del 17 febbraio 2020.

 

Si invitano le imprese interessate che rientrano nei requisiti previsti dalla nuova norma, a prendere al più presto contatto con i nostri uffici per le opportune indicazioni operative.

Richiedi informazioni verrai contattato nel piu’ breve tempo possibile











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